Il direttore dei lavori non è responsabile per inidoneità del materiale acquistato dall’appaltatrice a meno che il difetto non sia macroscopicamente evidente.
Al direttore dei lavori per la costruzione di un immobile, compete la vigilanza sull’esecuzione dell’opera ma non sul controllo dei materiali utilizzati dall’appaltatore.
Qualora questi siano inidonei o difettosi, la responsabilità sorge in capo all’impresa appaltatrice, ma il direttore dei lavori non è soggetto a tale responsabilità solo qualora si accerti che egli non poteva accorgersi di tale inadeguatezza funzionale, secondo quanto afferma la Cassazione Civile nella sentenza n. 19309 dell’8 novembre 2012.

Cassazione civile sez. VI, 08 novembre 2012, n. 19309