Il Giudice dispone la CTU? Servono comunque le prove.

La CTU coadiuva il giudice nell’accertamento tecnico dei fatti portati dalle parti in giudizio, non può essere infatti disposta per esonerare la parte attrice dall’onere di provare gli elementi a sostegno della propria causa.
Il giudice può incaricare il consulente per accertare i fatti del giudizio, ma non può portarli a conoscenza del giudice senza che non siano preventivamente provati dall’attore.
L’oggetto della valutazione del ctu dev’essere sempre di natura tecnica, invero sono inammissibili valutazioni di tipo giuridico, in quanto l’interpretazione della legge e la valutazione delle prove è rimessa alla sola discrezionalità del giudice (sent. Tribunale di Torino, 08 luglio 2008 “è pacifico in giurisprudenza e in dottrina che l’attività di interpretazione della legge e di valutazione delle prove è riservata al giudice, e non può essere oggetto dell’attività del consulente.”).

Cass.civ. 11 sett 2012 n.15157