Il trust: un importante strumento di difesa patrimoniale

Definizione

Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone attraverso il quale un soggetto, definito disponente o “settlor”, per atto tra vivi o mediante testamento, separa il suo patrimonio, destinando alcuni beni (mobili o immobili) e/o diritti al perseguimento di specifici interessi a favore di determinati beneficiari (trust fisso) o per il raggiungimento di un determinato scopo (trust di scopo), trasferendo la titolarità e la gestione di questi beni a un altro soggetto, definito gestore o “trustee”.

Caratteristiche principali

La caratteristica principale del trust è rappresentata dalla c.d. segregazione patrimoniale: con il trasferimento si verifica una separazione tra i beni trasferiti, che vanno a formare un patrimonio autonomo rispetto al patrimonio del disponente e del trustee.

Per tale motivo, i beni vincolati non possono essere aggrediti né dai creditori del disponente né del gestore né del beneficiario, nel caso in qui quest’ultimo sia indeterminato, rispondendo unicamente delle obbligazioni contratte dal trustee nell’interesse del trust.

In merito a tale effetto, tuttavia, va evidenziato come il Legislatore abbia anche delineato specifiche situazioni che non è possibile proteggere, cioè per le quali il trust non può trovare attuazione, quali ad esempio gli atti soggetti all’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) o fallimentare (artt. 64 e 67 R.D. n. 267/1942). 

Uno strumento di difesa patrimoniale

Le motivazioni che inducono sempre più spesso a scegliere il trust come strumento di difesa patrimoniale sono molteplici: a titolo esemplificativo, tale istituto permette all’imprenditore di mettere al riparo alcuni beni dai rischi legati alla propria attività, consente al libero professionista di proteggere le proprie risorse economiche da eventuali azioni di responsabilità, ai genitori in fase di separazione di tutelare le esigenze dei figli nell’attesa della relativa sentenza e al risparmiatore oculato di costituirsi in fondo per l’epoca della vecchiaia.

Come accennato, a seconda delle esigenze e delle volontà del titolare dei beni che formeranno il trust, tale strumento può assumere due volti:

  1. negozio avente ad oggetto un fine o uno scopo ossia quello di proteggere dei beni (c.d.trust di scopo o purpose trust);
  2. negozio teso a beneficiare soggetti terzi rispetto al titolare, che godranno dei frutti prodotti dai beni accantonati o della stessa protezione del capitale che gli sarà devoluto (trust fisso).

Il trust di scopo o purpose trust

Come anticipato, il disponente può costituire un trust, per conseguire uno scopo determinato.

Questo tipo di trust non prevede quindi l’indicazione di soggetti beneficiari in quanto ha l’obiettivo specifico di proteggere i beni conferiti nel trust dalle vicende e dagli imprevisti cui possa essere soggetto il disponente secondo un preciso fine.

Il trust fisso

Con la costituzione di un trust fisso, il disponente individua alcuni soggetti, definiti beneficiari, nel cui interesse vengono conferiti i beni (ad esempio, coniuge, figli, fratelli, genitori bisognosi di un sostegno economico).

Il beneficio per i destinatari del trust può realizzarsi nel godimento dei frutti prodotti dai beni conferiti (ad esempio, interessi, utili, rendite, c.d. trust di reddito), oppure può configurarsi come una utilità che consente ai beneficiari di godere direttamente del capitale a disposizione (c.d. trust di capitale).

La legge applicabile

Trattandosi di un istituto non direttamente regolamentato dalla legge italiana, è compito del disponente o del gestore scegliere la legge applicabile fra gli ordinamenti giuridici stranieri che legiferano in modo specifico sul trust.

Se, tuttavia, il settlor o trustee non effettuano tale scelta, si deve applicare la legge con cui il trust ha più strette connessioni secondo i criteri indicati  (ad esempio, il luogo di gestione, di collocazione dei beni, di residenza del trustee o del beneficiario).

Infine, è utile evidenziare che in Italia le tipologie di trust che possono senz’altro essere riconosciute sono solo le seguenti:
a) trust istituito all’estero;
b) trust costituito in Italia per beni situati all’estero;
c) trust istituito da cittadini stranieri in Italia su beni che si trovano in Italia.

Invece, rimane ad oggi dibattuta la possibilità di realizzare un trust c.d. puro o interno, cioè costituito in Italia, da un cittadino italiano e avente a oggetto beni siti nel nostro Paese.