Illegittima la clausola di un bando pubblico che impone l’assorbimento dei dipendenti della ditta uscente

Il TAR di Reggio Calabria con sentenza n. 209 del 15 marzo 2016 ha ritenuto illegittima la clausola sociale per violazione dell’art. 50 del d.lgs. 50/2016 e per contrasto con i fondamentali principi nazionali ed europei di libera concorrenza e di libertà imprenditoriale.

La c.d. clausola sociale è espressamente prevista all’art. 50 del d.lgs. 50/2016, il quale recita: “ per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale (…), i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire (…) specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’art. 51 dlgs. 81/2015“.

Il TAR, nel caso di specie, ha accolto il ricorso proposto da un operatore economico che non aveva presentato domanda di partecipazione alla gara, ritenendo l’importo soggetto a ribassodel tutto insufficiente rispetto all’entità dei costi fissi, imposti dalla stessa lex specialis di gara… risultando impossibile la presentazione di un’offerta seria e sostenibile e che preveda un utile per la stessa impresa”. Ciò in quanto la lex specialis imponeva all’impresa subentrante l’obbligo di assorbire tutto il personale dell’azienda cessante addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto.

Il Tar ha ritenuto sussistente l’interesse all’impugnazione immediata della lex di gara, a prescindere dalla presentazione della domanda di partecipazione, stante il carattere immediatamente lesivo del bando nella parte in cui fissava un importo complessivo del servizio in misura insufficiente a coprire i costi e, dunque, tale da incidere direttamente sulla formulazione dell’offerta, impedendone la corretta elaborazione.

E’ previsto inoltre che la clausola sociale rispetti i principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza.

La ratio della previsione di cui al predetto art. 50 dunque è quella di fare in modo che l’appaltatore subentrante assuma in via prioritaria, ma non in maniera assolutamente integrale, i lavoratori che operavano alle dipendenze dell’impresa uscente, sempre a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta.

Fonti: TAR di Reggio Calabria, n. 209 del 15 marzo 2016.

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