In tema di imposta sulle successioni, il presupposto dell’imposizione tributaria non è l’accettazione, bensì la sola chiamata all’eredità, con la conseguenza che l’imposta è determinata considerando come eredi tutti i chiamati, salvo che non provino di aver rinunciato alla stessa o di non avere titolo di erede legittimo o testamentario.
Nel caso in cui la successione riguardi anche l’eredità devoluta da un terzo al de cuius e da quest’ultimo non ancora accettata al momento della morte, l’erede è tenuto al pagamento dell’imposta anche relativamente a questa, come allo stesso trasmessa ex art. 479 c.c.

Così ha stabilito la Cassazione in seguito al ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermo, nella quale si stabiliva che la ricorrente non avesse titolo per agire nei confronti di un erede, in quanto lo stesso non aveva mai provveduto ad accettare l’eredità. In applicazione del principio secondo il quale il pagamento dell’imposta tributaria sulle successioni ha come unico presupposto la chiamata all’eredità e non la sua accettazione, il ricorso così proposto venne accolto, ponendo le spese del giudizio a carico della parte contribuente.
Autorità: cassazione civile sez. VI
Data: 09/10/2014
Numero: 21394