L’azione di simulazione relativa è imprescrittibile quando è diretta a dimostrare la nullità sia del negozio simulato sia di quello dissimulato; mentre resta soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale quando è diretta a realizzare gli effetti del contratto dissimulato.

È quanto affermato dalla Suprema Corte nell’ordinanza n.125, depositata il 7 gennaio 2019.

Si parla di simulazione quando “le parti hanno esternato una determinata volontà contrattuale al fine di produrre effetti verso terzi, ma sono d’accordo tra loro che gli effetti previsti dall’atto simulato non sono voluti e non si devono verificare”.

La simulazione si dice assoluta quando i contraenti hanno convenuto di stipulare un contratto senza vincolarsi alle relative conseguenze giuridiche a norma dell’art. 1414 c.c.: tale negozio non produce effetto tra gli stessi. La simulazione è, invece, relativa, quando il contratto simulato viene stipulato con l’intento di creare una realtà giuridica apparente, diversa da quella realmente voluta dalle parti: in questo caso ha effetto tra le parti il contratto dissimulato. 

Dal punto di vista processuale, l’azione di simulazione assoluta ha natura dichiarativa e, quindi, non è soggetta a prescrizione. L’azione di simulazione relativa, invece, quando è diretta a far emergere la reale volontà delle parti, si prescrive nell’ordinario termine decennale.

Al contrario, la giurisprudenza di legittimità sostiene che anche tale ultima azione è imprescrittibile se risulta volta ad accertare che la nullità tanto del contratto simulato quanto di quello dissimulato. 

Nel caso di specie una donna aveva citato in giudizio i fratelli per chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria sull’asse relitto del padre. Costitutisi in giudizio, i convenuti eredi avevano chiesto l’accertamento della simulazione dell’atto di vendita con il quale il de cuius aveva trasferito all’attrice una porzione di podere, in quanto dissimulante una donazione.

La Corte ha ribaltato la sentenza di prime cure nella quale la domanda di simulazione veniva dichiarata prescritta; afferma invece che l’azione non è prescritta in quanto volta ad accertare la nullità tanto del negozio simulato quanto di quello dissimulato.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, nell’ordinanza n. 125, depositata il 7 gennaio 2019.