In materia edilizia direttore dei lavori è sempre responsabile di tutto ciò che riguarda la continuità dell’opera di cui ha l’incarico, ad eccezione che dia tempestiva comunicazione della violazione effettuata da terzi.
Il direttore non è responsabile quando contesta agli altri soggetti la violazione alle previsioni del permesso di costruire commessa in sua assenza.
Nel caso di varianti effettuate in corso d’opera, il direttore dei lavori deve dare comunicazione motivata e tempestiva all’ufficio comunale competente e se tali difformità si discostano completamente dall’incarico assegnato, deve rinunciarvi consegnando le dimissioni.
(Art 29 comma 2, T.U. edilizia)

T.A.R. Pescara Abruzzo sez. I, 04 giugno 2012, n. 247