Secondo l’ordinanza del 2 dicembre 2019 del Tribunale di Napoli, non è ammissibile il sequestro giudiziario di un titolo di credito, perché impedirebbe la girata e l’efficacia esecutiva del titolo, alterando il suo regime di circolazione”.

In linea generale, il sequestro giudiziario poggia su due presupposti: la controversia sulla proprietà o sul possesso, e l’opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea dei beni oggetto di contestazione.

La legittimità della misura dipende dal bene su cui insiste: innanzitutto, è inammissibile un sequestro giudiziario delle somme di denaro portate nel certificato di deposito di titoli obbligazionari, in quanto la misura non può essere concessa su una somma di denaro depositata presso la banca, in relazione alla quale il depositante vanta un mero diritto di credito, ai sensi dell’art. 1782 c.c. (in tal senso vedasi Cass. Civ. n. 106/1985; Cass. Civ. n. 1536/1973; Cass. Civ. n. 1879/1965).

Il sequestro giudiziario, pertanto, può essere autorizzato solo nella misura in cui ha ad oggetto beni infungibili e non crediti o somme di denaro.

Analoghe considerazioni possono spendersi per il sequestro su azioni oggetto di diritto di prelazione contenuto in un patto parasociale, atteso che al socio pretermesso deve riconoscersi unicamente il diritto ad una tutela risarcitoria da farsi valere nei confronti dell’alienante che ha violato il patto, non essendo ammissibile una tutela reale nel senso della restituzione delle azioni.

Nella fattispecie in esame, il giudice ha ritenuto sussistere un diritto alla restituzione dei titoli di credito, in quanto la cancellazione dal registro delle imprese della società portatrice del titolo garantito non comporta la cessazione ex lege delle ragioni della garanzia accessoria del debito principale e, quindi, l’inesigibilità del credito.

Pertanto, in conclusione, il Tribunale di Napoli rigetta il ricorso per sequestro giudiziario ritenendo che i titoli siano stati consegnati proprio in relazione al mancato pagamento delle cambiali scadute ed a fronte del sollecito di pagamento delle stesse cambiali e del pignoramento in danno delle quote societarie possedute dal resistente.

Tribunale di Napoli, ordinanza 2 dicembre 2019

 

Vicenza, lì 23 aprile 2020