Il gestore di un impianto sciistico non può sempre dirsi responsabile in caso di incidente tra sciatori. Sotto il profilo degli obblighi nascenti a carico del gestore di un comprensorio sciistico dal contratto di ski-pass (cd. responsabilità contrattuale), non c’è dubbio che il titolare dell’impianto assuma l’impegno di garantire la buona manutenzione delle piste e di prevenire situazioni di pericolo, predisponendo le opportune protezioni e segnalazioni. Ciò non significa però che si possa far ricadere sul gestore la responsabilità dell’inappropriata condotta degli utenti, tutte le volte in cui da questa sia derivato un danno a terzi. Si tratterebbe infatti, di un’obbligazione praticamente inesigibile, vista la natura di per sé pericolosa dell’attività sciistica, le grandi dimensioni che hanno solitamente le piste da sci e la normale imprevedibilità delle condotte degli utenti.

Nel caso di specie, una sciatrice rimasta gravemente lesa a seguito di uno scontro sulle piste, citava in giudizio per il risarcimento dei danni sia l’autore dell’incidente, che il gestore dell’impianto sciistico sul quale il fatto era avvenuto. Il giudice di primo grado però affermò la responsabilità esclusiva dell’altro sciatore, rigettando la domanda proposta nei confronti della società gestrice dell’impianto. In seguito ad appello, il giudice di merito escluse la responsabilità contrattuale, in quanto essa non può essere estesa a tal punto da comprendere i danni causati a terzi dalla condotta imprudente dello sciatore. Per determinare la sussistenza della responsabilità aquiliana invece, la vicenda giunse all’attenzione della Terza Sezione della Cassazione, la quale aderisce all’orientamento secondo cui la condotta omissiva del soggetto, sebbene non sia previsto alcun obbligo di impedire l’evento da alcuna norma specifica o rapporto negoziale, può essere fonte di responsabilità in base ad un dovere ‘sociale’ di intervento che trova le basi all’art. 2 della Costituzione. Nel caso di specie gli Ermellini ritennero che, il sussistere della “culpa in omittendo” a carico del gestore, avrebbe richiesto la prova dell’omissione colpevole della segnalazione, effettuata da terzi, della condotta pericolosa, prima dello scontro.

Autorità: Cassazione Civile Sez. III

Data: 22/10/2014

Numero: 22344