In tema di calcolo dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità, nell’ipotesi in cui l’espropriazione di una parte di un fondo influisca oggettivamente in modo negativo sulla parte residua, l’indennità va determinata a norma dell’art. 40 legge n. 2359/1865 (ora d.P.R. 327/2001, art. 33) tenendo conto della diminuzione di valore della parte non espropriata, sia essa agricola o edificabile. 
La vicenda riguarda l’espropriazione parziale di un’area pertinenziale a una stazione di servizio ad opera dalla società delle autostrade. L’espropriata chiedeva la determinazione dell’indennità di espropriazione ex art. 40 l. n.. 2359/1865 sostenendo di trovarsi in un’ipotesi di espropriazione parziale. La Corte d’appello condivideva il criterio invocato dall’espropriata spiegando che la superficie ablata costituiva un’area edificata (un’area con manufatti edilizi ma priva di propria individualità) ma escludeva dal computo dell’indennità le spese sostenute dall’espropriata per la rimozione degli impianti esistenti sulla superficie in questione e per lo smantellamento di quelli ubicati nella porzione residua, ritenendoli ascrivibili ad una scelta imprenditoriale della Società espropriata.
La società delle autostrade ricorreva allora in Cassazione relativamente alla corretta applicazione dell’art. 40 della l. n. 2359/1865 per la liquidazione dell’indennità di esproprio. In particolare la ricorrente contestava l’utilizzabilità del criterio differenziale dell’espropriazione parziale ritenendo ostativa la differente destinazione urbanistica tra la parte eliminata e quella residua.
Tale art. 40 sancisce che «nei casi di occupazione parziale, l’indennità consisterà nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l’immobile avanti l’occupazione, ed il giusto prezzo che potrà avere la residua parte di esso dopo l’occupazione».
Secondo la Cassazione però la tesi della ricorrente è errata poiché, così come affermato dall’attuale giurisprudenza, nel caso in cui l’espropriazione parziale di un fondo influisca negativamente sulla parte rimanente, l’indennità va calcolata in base all’art. 40, considerando la diminuzione di valore che la parte non espropriata ha subito.
La circostanza che la porzione ablata e quella residua abbiano diversa destinazione urbanistica, non è determinante dato che, su impulso anche delle sentenze della CEDU, il sistema indennitario in caso di espropriazioni deve prendere come riferimento principale il valore venale del bene senza ricorrere a formule e sistemi tabellari. L’indennità comprende anche il risarcimento per il danno subito dalle parti non espropriate.

Autorità: Cassazione civile sez. I

Data: 04/06/2015

Numero: 11572