Nei giorni scorsi è stato presentato all’esame del Senato un nuovo disegno di legge in materia di infortuni sul lavoro.

Lo scopo sarebbe quello di giungere ad una “punizione più severa nei confronti di chi, cagiona la morte di vittime innocenti,  per un’assoluta non curanza delle normative sul lavoro”.

 Ma vediamo di cosa si tratta nello specifico.

Il Ddl si rifà allo schema della recente normativa sul reato di omicidio stradale (L. n. 41/2016).

Esso introduce il nuovo articolo 589 quarter c.p. il quale delinea la fattispecie dell’omicidio sul lavoro:

– se commesso in violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da 2 a 7 anni;

– la pena è aggravata se il datore di lavoro non adempie alla valutazione dei rischi e alla nomina di un resposabile sicurezza e prevenzione;

– viene punito con la reclusione dai 5 ai 10 anni il datore di lavoro che non abbia dotato il lavoratore di strumenti conformi alla normativa nazionale ed europea e da ciò ne sia derivata la morte;

– viene punita con la reclusione dagli 8 ai 12 anni la violazione delle norme in materia di sostanze pericolose e agenti biologici;

– la pena può arrivare fino ad un massimo di 18 anni di carcere se è cagionata la morte di una o più persone.

Viene delineato altresì l’art. 590 quinquies rubricato “Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime”.

Il datore di lavoro che cagioni per colpa ad un lavoratore una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da 3 mesi ad un anno per le lesioni gravi e da uno a 3 anni per le lesioni gravissime.

– La pena è aggravata per il datore di lavoro che causa lesioni personali al lavoratore per inadempimento della valutazione dei rischi o per la mancata designazione di un responsabile del servizio prevenzione e protezioni : reclusione da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 anni per lesioni gravissime);

– Se le attrezzature non sono conformi alle norme e perciò cagionano lesioni personali il datore risponde con reclusione da 1 anno e mezzo a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per lesioni gravissime;

– Se risultano lese più persone: si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, non superiore agli anni 7.

 

Fonti: Ddl senatori Barozzino e Casson.