La Corte di Cassazione sez. III con sentenza n. 23727 del 22/11/2016 ha affermato la responsabilità ex art. 2051, sia dell’amministratore che del condominio per i danni fisici subiti da uno dei condomini.

Quest’ultimo mentre usciva dalla propria abitazione, scivolava sulle scale bagnate in quanto oggetto di pulizia.

L’art. 2051 c.c. sancisce la responsabilità del custode per il danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo si configuri un’ipotesi di caso fortuito. Al tal fine il custode è dotato del potere di vigilanza e di controllo sulla cosa.

Secondo la Corte poi “il caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c., può rinvenirsi anche nella condotta del terzo quando essa, rivelandosi come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento lesivo”.

Nel caso di specie non è stato provato alcun ruolo causale dell’acqua sulle scale a generare l’evento e di conseguenza è stato escluso il caso fortuito.

Fonte: Corte di Cassazione sez. III, n. 23727 del 22/11/2016