In tema di tutela del marchio industriale, un marchio complesso può essere considerato simile ad un altro, identico o simile con riferimento ad una delle componenti dello stesso, solo se tale componente costituisce l’elemento dominante nell’impressione complessiva prodotta dal marchio complesso. Ciò può avvenire nel caso in cui tale componente, da sola, sia in grado di dominare l’immagine di tale marchio, in modo da rendere trascurabili tutte le altre componenti nell’impressione complessiva del prodotto. Solo la capacità in concreto rivelata dall’uso, quindi, può attribuire carattere distintivo ad un segno meramente descrittivo.

Così ha stabilito la Cassazione in seguito al ricorso proposto dalla nota azienda Saiwa spa, nei confronti della altrettanto conosciuta Barilla spa, al fine di far dichiarare la nullità del marchio “Selezione oro” da quest’ultima utilizzato per contrassegnare la nuova linea di pasta alimentare. Essendo i prodotti delle due aziende appartenenti alla medesima classe merceologica, Saiwa spa riteneva che l’utilizzo della parola “Oro”, dalla stessa registrato come marchio distintivo della propria azienda, non potesse essere utilizzato anche dalla convenuta Barilla spa, in quanto privo del requisito della novità. Il ricorso venne così respinto, dichiarando che alla parola “Oro” non può essere attribuito carattere distintivo, in quanto tale termine è utilizzato dai fabbricanti di molti tipi di prodotti alimentari come sinonimo di qualità superiore. L’utilizzazione del segno caratterizzante il prodotto e l’accostamento allo stesso della denominazione dell’impresa produttrice, non può quindi indurre in errore il consumatore.

 

Autorità: Cassazione civile sez. I

Data: 05/03/2014

Numero: 5099