
La Corte di Cassazione, mediante la sentenza n. 44976 del 2024, ha fornito importanti chiarimenti in tema di applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente, in particolare nel caso in cui venga esclusa l’aggravante della causazione di un sinistro stradale.
La vicenda
Tizio era alla guida di un’automobile durante l’orario notturno e, fermato dalle Forze dell’Ordine per un controllo, risultava avere un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/L. Gli veniva contestato, perciò, il reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, co. 2, lett. c C.d.S., aggravato per averlo commesso dopo le ore 22:00 e prima delle ore 7:00 ex art. 186, co. 2 C.d.S.. A conclusione del giudizio, il Tribunale di Velletri condannava Tizio, ritenendo applicabili le predette norme al caso di specie. Impugnata tale sentenza dinnanzi la Corte di Appello di Roma, quest’ultima confermava la decisione assunta in primo grado, compresa la revoca della patente di guida, ma riducendo la pena inflitta a sei mesi di arresto e ad Euro 1.800,00 di ammenda. Avverso quest’ultima decisione di secondo grado, allora, Tizio decideva di ricorrere alla Corte di Cassazione.
La decisione
Tizio, attraverso il proprio difensore, lamentava, prima di tutto, la determinazione eccessiva della pena rispetto al danno in concreto cagionato, a maggior ragione in considerazione della condotta collaborativa tenuta dell’imputato. In ogni caso, veniva eccepita l’erronea applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patenta di guida, poiché, non essendo mai stata contestata, era stata esclusa l’aggravante della causazione di un sinistro stradale ex art. 186, co. 2 bis C.d.S..
La Suprema Corte ha rigettato la prima doglianza, poiché ha ritenuto che la pena, così come determinata dalla Corte d’Appello, era correttamente giustificata alla luce dell’elevato grado di pericolo connesso alla comportamento di guida in stato di ebbrezza in orario notturno.
In relazione al secondo punto della tesi difensiva, invece, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le argomentazioni del ricorrente. Infatti, nonostante il comma 2 bis dell’art. 186 C.d.S. disponga sempre la revoca della patente di guida se viene accertato un grado alcolemico superiore a 1,5 g/L in capo al conducente, che ha provocato un incidente, i giudici hanno osservato come tale sanzione amministrativa accessoria non possa essere comminata se viene esclusa la circostanza aggravante della causazione di un sinistro stradale.
Infine, la Corte di Cassazione ha precisato che all’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, co. 2, lett. c C.d.S., come avvenuto nella vicenda in esame, può conseguire solo l’irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza di guida da uno a due anni, oppure il raddoppio della durata della sanzione, in quest’ultimo caso solo se il veicolo appartiene ad un soggetto estraneo al reato di guida in stato di ebbrezza.
In conclusione, con la sentenza n. 44.976 del 2024, in tema di sanzioni per guida in stato di ebbrezza, la Corte di Cassazione ha evidenziato l’importanza di valutare caso per caso le sanzioni da irrogare al conducente, sulla base delle specifiche contestazioni che gli vengono mosse. Di conseguenza, assume altrettanta rilevanza essere in grado di difendersi da pericolosi automatismi sanzionatori, come quello verificatosi nella vicenda commentata.
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