
La perizia contrattuale può essere definita come quella clausola o quel patto per il quale le parti si rivolgono ad un terzo, scelto in ragione di una sua particolare competenza tecnica, affinché verifichi un fatto o valuti sotto il profilo tecnico un determinato bene o prodotto, effettuando una dichiarazione di scienza.
Trattasi di una relazione tecnica, quindi un mero accertamento e rilievo di dati tecnici, (ad esempio esistenza del danno, valore delle cose danneggiate, stima dell’indennizzo) redatta da professionisti di un determinato settore a seguito dell’incarico ricevuto dalle Parti, con uno specifico mandato, per la soluzione di questioni tecniche e non giuridiche.
Ai periti, dunque, non sono attribuiti poteri di decidere questioni giuridiche, come quelle sull’interpretazione, validità ed efficacia di norme contrattuali.
Affinità con l’arbitraggio
Giuridicamente, la perizia contrattuale è stata definita come istituto affine all’arbitraggio ex art. 1349 cc. Al pari dell’arbitraggio, la perizia contrattuale sarebbe, infatti, diretta a completare la volontà delle parti nella conclusione del contratto.
A tale ricostruzione però son state mosse forti critiche, sulla base del fatto che la perizia contrattuale sia utilizzata nella prassi non per integrare la volontà contrattuale, ma già in una fase di esecuzione del contratto.
Nella perizia si tratterebbe di una valutazione strettamente tecnica, mentre nell’arbitraggio sarebbe presente una valutazione discrezionale e un apprezzamento secondo criteri di equità mercantile, essendo proprio i diversi criteri di giudizio a fare da spartiacque fra i due istituti.
Affinità con l’arbitrato irrituale
Una diversa dottrina riconduce l’istituto in commento nell’ambito dell’arbitrato libero o irrituale, con la particolarità di avere come oggetto una questione non giuridica, ma esclusivamente tecnica. Secondo questa interpretazione sarebbe proprio questo il criterio che differenzia i due istituti: la perizia avrebbe ad oggetto una questione tecnica, mentre l’arbitrato avrebbe connotato giuridico e riguarderebbe il rapporto preesistente nel suo complesso.
L’opinione della Giurisprudenza è che l’istituto della perizia contrattuale abbia una natura autonoma.
Per la Giurisprudenza la perizia contrattuale ricorre tutte le volte in cui le Parti si rivolgono ad un soggetto terzo, scelto in ragione della sua particolare competenza tecnica, affinché effettui la determinazione richiesta, con una dichiarazione qualificata, come una “mera dichiarazione di scienza”, con esclusione, quindi, per espressa volontà delle Parti, di qualunque valutazione discrezionale (sentenza Cassazione Civile sez. III, n.25643 del 17/12/2010).
Ai periti, dunque, non sono attribuiti poteri di decidere questioni giuridiche, come quelle sull’interpretazione, validità ed efficacia di norme contrattuali.
La pattuizione e l’esecuzione di una perizia contrattuale non impedisce alle Parti di ricorrere al Giudice per la risoluzione delle controversie, che riguardino la soluzione di questioni giuridiche, per la semplice ragione che tali controversie sono state escluse da quelle demandate ai periti.
Differenze con l’arbitrato irrituale
Con la sentenza n.2996 del 16/02/2016, la Corte di Cassazione Civile ha esaminato il discrimine tra perizia contrattuale ed arbitrato, stabilendo i criteri per verificare se sussiste l’una o l’altra figura, quando le parti inseriscono nel contratto di assicurazione un patto, con il quale incaricano terzi di comporre eventuali contestazioni.
Nel caso in cui le parti devolvano a terzi la soluzione di problematiche strettamente giuridiche, il patto è qualificabile come arbitrato; diversamente, laddove le parti rimettano al terzo il solo accertamento di dati tecnici, si parla di perizia contrattuale.
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