In base alla disciplina civilistica del contratto di appalto (art. 1655 c.c. e ss.) l’appaltatore è il contraente che, a titolo oneroso, si impegna nei confronti dell’altra parte, appaltante o committente, a compiere un’opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro, assumendosene il rischio economico in qualità di titolare di un impresa. All’appaltatore, cioè, viene richiesto di rivestire la qualifica di imprenditore in modo da garantire una struttura organizzativa idonea per l’esecuzione di un’opera o la prestazione di un servizio (Cass. Civ., Sez. II, 21 maggio 2010, n. 12519, in Giust. Civ. Mass., 2010, 5, 794).
Nella prassi, tuttavia, vi sono ulteriori soggetti che di fatto vengono coinvolti al fine di coadiuvare l’appaltatore ed il committente nell’esecuzione del contratto: in particolare si distinguono il ruolo di direttore dei lavori e/o progettista.

Il direttore dei lavori è quel soggetto incaricato di vigilare e garantire sulla regolare realizzazione dell’opera, tenuto a verificare con le ditte esecutrici che vengano rispettate le varie regole di esecuzione e norme tecniche, e soprattutto è chiamato a controllare la corrispondenza tra il progettato e il realizzato per tutto il tempo della progressiva realizzazione dell’opera, rilevandone eventuali inesattezze. Altro collaboratore ausiliario è il cosiddetto progettista, ossia quel professionista che viene chiamato ad operare in particolare nella fase ideativa e di genesi dell’opera, fornendo il proprio contributo tramite la redazione del progetto iniziale e provvedendo agli eventuali successivi aggiustamenti resi necessari in corso d’opera.

Quanto alla responsabilità civile per vizi, tali soggetti, ognuno sotto profili differenti, sono responsabili del loro operato nell’ambito della corretta esecuzione delle prestazioni professionali loro affidate.

Per quanto attiene alla figura dell’appaltatore, questi sarà eventualmente responsabile per le difformità e i vizi dell’opera ex artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. Quanto alla condizione del progettista e del direttore dei lavori, la giurisprudenza prevalente ritiene che tale responsabilità per vizi debba estendersi ai medesimi, atteso che “non si vedrebbe la ragione per cui al medesimo titolo essa non debba estendersi a quanti abbiano collaborato alla costruzione (…), tutte le volte che si dimostri che i vizi si siano verificati in dipendenza e a causa di errori commessi nella progettazione, ovvero nei calcoli, oppure, nel contempo, nell’una e negli altri, non potendosi negare, quanto alla legittimazione passiva, la sussistenza di essa in soggetti che, a ragione dell’opera prestata, debbono essere considerati costruttori al pari dell’appaltatore” (Cass. Civ., sent. n. 2415 del 14 aprile 1984)

Va inoltre precisato che, per costante giurisprudenza, appaltatore, direttore dei lavori e progettista rispondono solidalmente dei danni arrecati al committente, essendo sufficiente per la sussistenza della solidarietà che le azioni e omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento dannoso “a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse” (Cass. Civ., sent. n. 18521 del 21 settembre 2016). Trattasi, infatti, di diversi soggetti che a vario titolo hanno partecipato alla realizzazione dell’opera contribuendo alla determinazione dell’evento dannoso consistente nei vizi della stessa e pertanto essi sono individuati come corresponsabili. Il vincolo di responsabilità solidale tra i predetti, il cui rispettivo inadempimento abbia concorso in modo causativo a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio espresso dall’art. 2055 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei corresponsabili risponde per l’intero, fatta salva l’azione di regresso (ex plurimis C. App. L’Aquila, sent. del 04.01.2022)

 

Ne discende che il direttore dei lavori ed il progettista, in concomitanza con l’appaltatore,  sono altamente esposti per il caso di vizi e difformità dell’opera, potendosi verificare una vastissima gamma di situazioni ad essi riconducibili. Molteplici sono le pronunce della Suprema Corte di Cassazione sull’argomento:

  • con sentenza n. 8700/2016 la Cassazione ha stabilito la configurabilità della responsabilità civile del direttore lavori anche nel caso di mera omissione nel manifestare il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori oppure nel caso in cui non si sia astenuto dal continuare a dirigere i lavori in mancanza di adozione delle necessarie cautele;
  • con sent. n. 26552/2017 la Cassazione ha riconosciuto univocamente la responsabilità del progettista nel caso in cui, nel progettare l’opera e nel fornire indicazioni al costruttore, abbia omesso di tenere in debito conto le caratteristiche del suolo sottostante e non abbia adottato le misure idonee, secondo la diligenza professionale e le norme tecniche vigenti, a scongiurare il verificarsi di gravi danni;
  • con ord. n. 20704/2021 la Cassazione ha ripudiato la teoria dell’eadem causa obligandi e ha fondato la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. nel concorso di più soggetti alla realizzazione di una condotta produttiva di danno. La ratio della norma che disciplina la garanzia per vizi (considerata responsabilità extracontrattuale) si riflette specularmente nell’art. 1294 c.c., “ove la solidarietà è parimenti concepita come strumento di unificazione di posizioni contrattuali diverse, in dipendenza dell’unico danno subito dal creditore ad opera dei concorrenti inadempimenti”;
  • con sent. n. 5799/2021 la Cassazione si è nuovamente pronunciata sul tema sostenendo che “il progettista-direttore dei lavori, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”; rientrano, pertanto, negli obblighi del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi”.
  • In linea con tale orientamento della giurisprudenza di legittimità, si segnala infine la sentenza n. 1436 del 29.07.2021 pronunciata in primo grado dal Tribunale Civile di Bergamo, il quale, in materia di gravi vizi di costruzione riscontrati su un edificio condominiale, avverso la posizione della ditta appaltatrice U.C. S.r.l. che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva con riguardo alle domande formulate ex art. 1669 c.c. da parte del Condominio G., decideva invece per la responsabilità della convenuta. In particolare, sostiene il Tribunale, “va rammentato che il difetto di costruzione che, a norma dell’ 1669 c.c., legittima il committente all’azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell’appaltatore, come del progettista e del direttore dei lavori, “può consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un’insoddisfacente realizzazione dell’opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e perciò non determinandone la “rovina” o il “pericolo di rovina”), bensì quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l’impiego duraturo cui è destinata, incida negativamente e in modo considerevole sul godimento dell’immobile medesimo” (v., ex multis, Cass. n. 20307/2011).

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