La responsabilità presunta del conduttore in caso di incendio della cosa locata

Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza del 13 maggio 2024, ha affrontato un caso di notevole rilevanza riguardante la responsabilità del conduttore per la distruzione di un bene locato a seguito di un incendio.

La vicenda

La controversia nasce dalla completa distruzione di un capannone, oggetto di un contratto di locazione, a causa di un incendio. La società Alfa, proprietaria dell’immobile, ha citato in giudizio il conduttore, invocando la sua responsabilità ai sensi dell’art. 1588 del Codice Civile. Il locatore sosteneva, infatti, che i danni fossero stati causati dal conduttore, il quale avrebbe mutato la destinazione d’uso del capannone, in violazione di quanto previsto dal contratto di locazione.

Il conduttore, dal canto suo, si è difeso invocando il caso fortuito, sostenendo che l’incendio fosse di natura dolosa e che le incertezze sulla causa dell’innesco non potessero essere a lui imputabili.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale di Castrovillari ha applicato un principio giurisprudenziale consolidato, secondo cui l’art. 1588 c.c. pone una presunzione di colpa a carico del conduttore per la perdita e il deterioramento della cosa locata, anche se derivanti da incendio.

Il giudice ha sottolineato che questa presunzione può essere superata solo se il conduttore dimostra che la causa dell’evento, identificata in modo positivo e concreto, non gli sia imputabile. In mancanza di tale prova, la causa sconosciuta o dubbia del danno rimane a carico del conduttore.

Nel caso specifico, nonostante la probabile natura dolosa dell’incendio, non è stato possibile risalire alle cause precise né ai responsabili. L’organo giudicante, allora, ha chiarito che, se il conduttore avesse individuato l’autore dell’incendio, avrebbe potuto invocare giustamente il caso fortuito, ma la mera incertezza sulla causa non è sufficiente a liberarlo da responsabilità.

La sentenza ha evidenziato che l’art. 1588 c.c. definisce una presunzione di responsabilità, che comporta un’inversione dell’onere probatorio. Il locatore deve solo dimostrare l’esistenza del contratto (ovvero la custodia del bene locato da parte del conduttore) e del danno, mentre spetta al conduttore fornire la prova liberatoria, che deve essere appunto concreta e positiva.

Conclusioni

Il Tribunale di Castrovillari ha quindi concluso che, essendo accertato che l’incendio si è sviluppato in un immobile lecitamente locato, che ne è derivato un danno e che non è stato possibile risalire agli effettivi responsabili dell’incendio doloso, la responsabilità ricade sul conduttore in quanto custode dell’immobile.

Questa sentenza ribadisce l’importanza per i conduttori di immobili di adottare tutte le misure necessarie per la corretta custodia e protezione dei beni locati, nonché di stipulare adeguate coperture assicurative per tutelarsi da eventuali responsabilità in caso di eventi dannosi di origine incerta o ad essi non imputabile.

 

 

 

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