LA SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUTIVITA’ DEL DECRETO INGIUNTIVO

Ai sensi dell’art. 649 c.p.c. “Il giudice istruttore, su istanza dell’opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell’art. 642”.

La ratio è quella di consentire al debitore ingiunto, che abbia proposto opposizione, di chiedere al giudice un riesame del provvedimento sull’esecutività del d.i. al fine di bloccare la procedura esecutiva.

Il procedimento monitorio, infatti, costituisce una via estremamente veloce per il recupero di un credito certo, liquido ed esigibile, e dotato di prova scritta, tuttavia il codice di rito, proprio alla luce di questo sostanziale favor creditoris, ha previsto la possibilità per l’ingiunto di richiedere il contraddittorio in virtù del rispetto del diritto di difesa e della parità delle parti.

L’istanza dell’intimato che richiede la sospensione ex art. 649 c.p.c. deve evidenziare i “gravi motivi” e pertanto impone al giudice una ponderazione in senso lato di indole cautelare, che bilanci da un lato il danno che l’esecuzione potrebbe cagionare all’opponente e dall’altro il grado di plausibilità della sua opposizione. Valutazione tutt’altro che ininfluente atteso che l’ordinanza con la quale il giudice dispone la sospensione è espressamente qualificata come non impugnabile e pertanto avrà effetto sino alla pronuncia delle sentenza sull’opposizione. Qualora poi il giudice dovesse rigettare l’opposizione, il d.i. acquisirà nuovamente efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.

Analizziamo ora i presupposti applicativi in presenza dei quali è possibile chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione provvisoria di un d.i.:

 

1) La pendenza dell’opposizione al decreto ingiuntivo.

 

L’art. 649 c.p.c. fa riferimento alla provvisoria esecutività concessa ex art. 642 c.p.c. pertanto è da escludere il ricorso a tale rimedio quando si è di fronte all’esecutorietà concessa ex art. 647 c.p.c. o 648 c.p.c.

La legittimazione attiva poi è unicamente riservata all’opponente, non al debitore ingiunto, pertanto tale facoltà è azionabile soltanto a giudizio di opposizione pendente. La giurisprudenza ha chiarito che per procedere è sufficiente aver notificato l’atto di opposizione.

2) La formulazione di un’apposita istanza.

Non essendo specificata la forma della domanda, né le modalità di presentazione, si ritiene che la stessa possa essere formulata all’interno dello steso atto di opposizione ovvero tramite istanza autonoma.

3) La ricorrenza dei gravi motivi.

Diverse sono le correnti di pensiero:

  • Tesi restrittiva: i gravi motivi sussistono solo allorquando è certo che il debitore ingiunto subirà dall’esecuzione forzata un danno grave e non sussistono garanzie sufficienti per il risarcimento del danno dovuto in caso di accoglimento dell’opposizione.

Chiaramente con questa interpretazione i gravi motivi non sussistono praticamente mai in tutti quei casi in cui il creditore è un soggetto verosimilmente solvibile, come per esempio una banca.

  • Tesi maggioritaria ed estensiva:

–  Insussistenza delle ragioni alla base della concessione dell’esecutività.

I gravi motivi sono gli stessi fatti che non consentirebbero ab origine la concessione della provvisoria esecutività del d.i; in particolare si tratterebbe della mancanza di prova scritta o dell’assenza del pericolo di pregiudizio nel ritardo (art. 642 c.p.c.);

– Evidenti vizi procedurali o di legittimità.

I gravi motivi possono riguardare gli stessi presupposti sostanziali del processo; ad esempio il difetto di competenza del giudice il quale chiaramente non può dichiarare la provvisoria esecutività del d.i.;

– Ragioni dirimenti che suggeriscono di arrestare l’esecuzione.

Si tratta di quei casi in cui è palese la fondatezza dell’opposizione ed è prevedibile che l’esecuzione possa arrecare un probabile danno ingiusto all’ingiunto-opponente.

– Pericolo di grave pregiudizio per il debitore.

I gravi motivi sussistono in presenza di un generico periculum derivante dall’esecuzione, il quale può arrecare all’ingiunto sia un danno tipo economico che non.

Vediamo alcune pronunce giurisprudenziali sul tema.

– Tribunale di Milano, Ord. 09.04.2005

“I gravi motivi che giustificano la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo afferiscono al presumibile ingiusto pregiudizio che l’esecuzione del decreto impugnato cagionerà all’opponente per la mancanza originaria del titolo giustificativo del credito azionato ovvero per il sopraggiungere di fatti estintivi del credito portato a esecuzione”.

– Tribunale di Nuoro, Ord. 12.05.2003

“I gravi motivi che, ai sensi dell’art. 649 c.p.c., possono giustificare la revoca della provvisoria esecutività dell’opposizione possono riguardare anche la possibile fondatezza dell’opposizione”.

– Tribunale di Firenze, Sent.  16.06.2011

Ad integrare i gravi motivi ex art. 649 c.p.c. è sufficiente una valutazione di probabile fondatezza delle ragioni di opposizione, senza che sia necessario al contempo verificare se il creditore possa, all’esito della lite, far fronte ad eventuali obblighi di natura restitutoria; né al medesimo fine è necessario far discendere diverse conclusioni dall’ammontare dell’importo che appare dovuto o non dovuto o comunque dalle condizioni economico-patrimoniali delle parti”.

 – Tribunale di Salerno, Ord. 11.04.2017

I “gravi motivi”, sulla base dei quali il giudice istruttore può sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c., possano attenere non soltanto al periculum, qualora si ritenga che l’esecuzione forzata del decreto ingiuntivo possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento, in caso di accoglimento dell’opposizione, ma anche alla probabile fondatezza dell’opposizione e finanche alla legittimità della concessione del decreto o della provvisoria esecutività dello stesso”.