La tutela della privacy su un sito web inattivo

Con il provvedimento n. 247/2024, l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali si è occupata dell’interessante questione dell’applicabilità della disciplina normativa in tema di trattamento e protezione dei dati personali al caso di siti web e di blog abbandonati”.

La vicenda

Nel febbraio 2023, Tizio ha presentato un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ex art. 77 del G.D.P.R. per chiedere di voler ordinare la rimozione di alcuni articoli pubblicati su due siti web e su un blog.

Tali articoli riguardavano anche vicende giudiziarie passate, che vedevano coinvolto Tizio. L’interessato lamentava anche l’impossibilità di esercitare il proprio diritto alla cancellazione dei propri dati in forma rafforzata ex art. 17 del G.D.P.R. (cd. diritto “all’oblio“), a causa della difficoltà di contattare i gestori dei siti e del blog in questione, inattivi da anni.

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, dopo aver svolto un’istruttoria, ha rilevato che il blog era stato rimosso, mancando perciò i presupposti per la prosecuzione del procedimento nei confronti del gestore.

Quanto ai due siti web, invece, il Garante è riuscito a contattare i relativi gestori. Uno di questi ha spiegato che il sito era stato creato nel 2000, per continuare l’attività di un circolo, fondato nel 1985, con pubblicazioni di articoli riguardanti vicende di corruzione e di mafia.

Da quel momento, il sito era rimasto attivo fino al 2015, data dell’ultimo accesso da parte del gestore. Sebbene inattivo da anni, quest’ultimo si è reso disponibile a collaborare, rimuovendo l’articolo contestato e chiudendo definitivamente il sito nel 2023.

Diversa, invece, la situazione per il secondo sito: il Garante per la Protezione dei Dati Personali non ha ottenuto alcun riscontro dal relativo gestore, nonostante i tentativi di contatto. Però, ha rilevato come la questione fosse già stata sottoposta da Tizio all’Autorità Giudiziaria competente, in relazioni ad alcune ipotesi di reati non strettamente connesse alla protezione dei dati personali.

La decisione

Nel provvedimento n. 247/2024, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha operato un bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e la libertà di espressione, richiamando a tal fine le garanzie previste dal G.D.P.R. per i trattamenti di dati effettuati a fini giornalistici.

Secondo l’Autorità, anche laddove il trattamento sia svolto senza il consenso degli interessati, esso deve comunque rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone, nonché il principio dell’essenzialità dell’informazione in relazione a fatti di interesse pubblico.

Riguardo il sito il cui gestore era stato contattato, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha riconosciuto la tempestività con cui quest’ultimo ha provveduto alla rimozione dell’articolo ed alla chiusura del sito.

Tuttavia, ha rilevato che il sito violava gli obblighi informativi e di trasparenza stabiliti dal G.D.P.R., in quanto privo delle informazioni necessarie sul trattamento dei dati personali ex artt. 12, 13 e 14 del G.D.P.R..

Nonostante ciò, l’Autorità ha tenuto conto dell’assenza di precedenti violazioni e della collaborazione dimostrata dal gestore, decidendo di non adottare ulteriori misure correttive. Nel caso specifico, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha ritenuto proporzionata l’emissione di un ammonimento nei confronti del gestore per il mancato rispetto degli obblighi informativi. Non vi erano, infatti, i presupposti per ulteriori provvedimenti, anche perché il sito era già stato chiuso ed il contenuto contestato eliminato.

In conclusione, il provvedimento esaminato ha confermato che l’inattività di un sito web non esime il suo gestore dall’obbligo di garantire l’esercizio dei diritti degli interessati in materia di protezione e di trattamento dei dati personali.

Anche siti web di fatto “abbandonati” devono rispettare la normativa di questo settore, inclusi il diritto alla cancellazione dei propri dati in forma rafforzata (cd. diritto “all’oblio“) e tutti gli obblighi informativi e di trasparenza relativi al trattamento dei dati.

Per una consulenza sull’argomento rivolgiti a Studio Legale Rancan Avvocato a Vicenza cliccando qui sotto:

Condividi:

Scrivici un messaggio

Articoli correlati