La tutela giuridica del marchio di fatto

Il marchio di fatto può essere definito come il segno distintivo di un imprenditore utilizzato per contrassegnare i propri prodotti e servizi rispetto a quelli provenienti dalle imprese concorrenti, sebbene tale soggetto non ne risulti formalmente titolare in mancanza di un regolare processo di registrazione.

Sebbene il marchio registrato goda di una tutela più ampia, anche al marchio di fatto occorre riconoscere un seppur limitata tutela, posto che la registrazione conferisce non il diritto ad utilizzare il marchio (il quale sorge in via di fatto dal mero uso da parte del soggetto) ma il solo diritto di farne uso esclusivo, senza interferenze da parte dei terzi.

Nello specifico, chi ottiene la registrazione di un marchio gode di una presunzione assoluta di titolarità del diritto e di una protezione estesa a tutto il territorio nazionale, mentre il titolare di un marchio di fatto gode di tutela solo provando il preuso ed unicamente nell’ambito locale nel quale il marchio è utilizzato.

La normativa di riferimento

Come anticipato, la legge tutela solo in maniera indiretta le imprese che decidono di non ricorrere alla registrazione del marchio, dovendosi individuare la relativa disciplina nel combinato disposto dell’art. 2751 c.c. e dell’art. 12 del codice di proprietà industriale.

L’art. 2751 c.c. prevede la regola del c.d. preuso, stabilendo che se il marchio ha una notorietà solo locale, il soggetto che ha fatto uso di un marchio non registrato potrà continuare ad avvalersene anche dopo la registrazione da parte di un altro soggetto, nei limiti in cui se ne è avvalso anteriormente.

Come precisato dalla Cassazione della sentenza n. 9889 del 2016, la ratio della norma è da individuarsi nella funzione distintiva che il marchio assolve in concreto per effetto della notorietà acquisita presso il pubblico, che presuppone la sua utilizzazione effettiva.

Secondo la Suprema Corte, infatti, in tema di segni distintivi di fatto va chiarita la differenza tra l’uso del segno come ditta-denominazione sociale e l’uso del segno come marchio per contraddistinguere prodotti e servizi forniti: il titolare di un marchio di fatto, laddove intenda far valere in giudizio un diritto relativo al marchio di fatto, deve fornire una prova completa sia del preuso della ditta-denominazione sociale sia del segno in funzione di marchio (e della conseguente notorietà dello stesso).

L’art. 12 del Codice di Proprietà Industriale, invece, impedisce di registrare un marchio identico o simile a un segno che sia già conosciuto in un ambito che non sia esclusivamente locale. Ciò significa che se il marchio di fatto è sufficientemente noto, il suo titolare può agire contro chi registra anteriormente un marchio simile o uguale proponendo un’azione di nullità.

Come evidenziato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, per marchio si intende sia quello che è venuto ad esistenza tramite l’uso, sia quello che è stato registrato.

Come previsto dall’art. 2569 c.c., infatti, la registrazione di un marchio consente al titolare di disporre in modo esclusivo del marchio registrato, fatta eccezione per il diritto di preuso di terzi.