
La Corte di Cassazione in una recente pronuncia ha stabilito che non va proposta la querela di falso di cui all’art. 221 c.p.c. nel caso di una fideiussione bancaria che si ritenga essere stata firmata in bianco, senza indicazione della somma (c.d. abuso di biancosegno) (Cass. Ordinanza, 17/01/2018, n. 899).
Il caso
Il caso vedeva un istituto bancario agire con decreto ingiuntivo contro un debitore sulla base di una fideiussione da quest’ultimo sottoscritta a garanzia di debiti di una società. Il debitore si opponeva al decreto in questione, adducendo che la fideiussione prestata, sebbene sottoscritta, fosse stata data in bianco, ovvero senza indicazione della data o della somma, con l’accordo che l’istituto di credito l’avrebbe utilizzata in caso di controlli da parte della vigilanza bancaria quale prova del fatto che la società era garantita.
Il debitore, quindi, proponeva querela di falso sulla fideiussione, sostenendo che i campi relativi alla data e alla somma da garantire fossero stati abusivamente riempiti in un tempo successivo in completo difetto della sua autorizzazione.
Il debitore ricorreva infine in Cassazione, affermando che la fideiussione non dovesse essere considerata valida in quanto priva dell’indicazione del massimale garantito. Si sarebbe trattato di una fideiussione non contestuale alla sottoscrizione, che al momento della sottoscrizione il contratto era in bianco e che tale doveva essere dichiarato nullo.
La differenza con il falso materiale
Si ha falso materiale quando un documento è stato oggetto di:
- contraffazione: il documento è stato posto in essere da persona diversa da quella che appare esserne l’autore;
- alterazione: al documento, redatto da chi ne appare autore, sono state apportate, posteriormente alla sua redazione, modifiche di qualsiasi genere da parte di altro soggetto non legittimato. Il falso materiale, escludendo la genuinità del documento, può dunque riguardare: l’autore, la data, il luogo di formazione, il contenuto.
La decisione
In tale pronuncia la Corte di Cassazione afferma che nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, occorre tenere distinto il c.d. riempimento absque pactis dal c.d. riempimento contra pacta (o abuso di biancosegno)
Il c.d. riempimento absque pactis consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, in mancanza di un preventivo accordo tra le parti in merito al riempimento del documento.
Per far valere la falsità del riempimento absque pactis è dunque necessario proporre la querela di falso, che non si rende invece necessaria nel caso del c.d. riempimento contra pacta (o abuso di biancosegno), che consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del mandatum ad scribendum, laddove il riempimento sia avvenuto in modo difforme da quello consentitogli dall’accordo precedentemente intervenuto, il quale può avere un contenuto sia positivo che negativo.
Secondo la Corte di Cassazione, anche la violazione di un accordo sul riempimento avente contenuto negativo (qual è quello che prevede, a carico di chi riceve il documento, l’obbligo di non completarlo) integra un abuso di biancosegno. Conseguentemente, chi assume che un documento da lui sottoscritto sia stato riempito, nonostante vi fosse un accordo che lo vietasse, deduce un abuso di biancosegno e per dimostrare la fondatezza di tale assunto
non ha l’onere di proporre la querela di falso. (vedi Cass. Ordinanza, 29/04/2024, n. 11422 che ribadisce quanto affermato da Cass. Ordinanza, 17/01/2018, n. 899).
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