L’affidamento diretto comporta l’affidamento del contratto senza che vi sia una previa procedura di gara: anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi e dei requisiti generali o speciali previsti dal nuovo codice appalti (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36).
In altre parole, si tratta di una procedura semplificata e accelerata con cui la stazione appaltante può assegnare il contratto senza attivare un confronto competitivo, scegliendo l’operatore economico ritenuto idoneo in base a criteri di esperienza e capacità.
L’affidamento diretto rappresenta quindi una modalità di aggiudicazione eccezionale in quanto sottratta alle dinamiche del mercato e della concorrenza, motivo per cui fino all’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti pubblici (D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), tale procedura era soggetta a strette limitazioni normative.
Il principio di rotazione
Il nuovo codice degli appalti pubblici (D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36) ha introdotto nuovi principi in tema di affidamento diretto, tra i quali il più importante è il principio di rotazione, disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. 36/2023.
Il principio di rotazione rappresenta un criterio cardine della contrattualistica pubblica, che vieta alla stazione appaltante di affidare nuovamente l’appalto al contraente uscente al fine di evitare situazioni di immobilismo del mercato e rendite di posizione.
L’art. 49 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, infatti, vieta l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, categoria di opere o settore di servizi.
Mentre, a differenza che in passato, non è più vietato invitare nuovamente un “operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento”.
Il divieto, pertanto, in seguito all’entrata in vigore del nuovo codice rimane per il solo “contraente uscente”, cioè il soggetto che ha ottenuto l’aggiudicazione precedente.
Tale regola non è tuttavia assoluta: il comma 4 consente l’invito o l’affidamento al precedente appaltatore “in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto” oltre che per gli affidamenti di valore minimo, inferiore a € 5.000 (comma 6).
È responsabilità della stazione appaltante motivare in modo adeguato e rigoroso le ragioni di una possibile deroga al principio di rotazione.
Infine, in un’ottica di semplificazione e accelerazione, gli affidamenti di importo fino a 5.000 euro sono esenti dall’applicazione del principio di rotazione.
Le nuove soglie
Il nuovo codice degli appalti pubblici ha previsto come regola generale quella che prima era un’eccezione ovvero la possibilità di ricorrere all’affidamento diretto per lavori entro € 150.000 e per servizi e forniture entro € 140.000.
L’art. 50, infatti, dispone che le stazioni appaltanti procedono con tale modalità “anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali”.
È evidente, quindi, che non è necessario il ricorso ad indagini di mercato preventive né tantomeno l’acquisizione di diversi preventivi.
Si tratta, in ogni caso, di una possibilità e non di un obbligo: come chiarito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con la circolare del 20 novembre 2023 n. 298, resta sempre ferma la facoltà per l’amministrazione di ricorrere alle procedure aperte o ristrette per testare il mercato e attivare la concorrenza.
Per quanto riguarda, invece, gli appalti sopra la soglia comunitaria, il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha mantenuto invariati i rigidi presupposti per l’affidamento diretto, precisando tuttavia anche che la stazione appaltante deve valutare la specifica situazione di fatto e peculiari caratteristiche dei mercati interessati, nel rispetto del principio del risultato, della fiducia e di accesso al mercato.
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