Secondo quanto espone l’art. 1670 del c.c. se decadono i termini per la proposizione della denuncia dei vizi contro il subappaltatore, è tenuto a rispondere l’appaltatore stesso.

Tribunale di Prato, 16 maggio 2012, n. 696

ARTICOLO 1670 c.c.
Responsabilità dei subappaltatori.
L’appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento.
L’APPALTATORE PER AGIRE IN REGRESSO CONTRO IL SUBAPPALTATORE DEVE DENUNCIARE I VIZI FATTI VALERE DAL COMMITTENTE ENTRO SESSANTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA DENUNZIA RICEVUTA DAL COMMITTENTE.