L’art. 2558 c.c. stabilisce l’automatico trasferimento al cessionario della titolarità dei rapporti contrattualifacenti capo all’azienda ceduta.

Tale disciplina è applicabile sia alla fattispecie della “cessione d’azienda” sia alla “cessione di ramo d’azienda”.

L’azienda infatti viene concepita come universitas: “i rapporti contrattuali (…)che attengono all’azienda cedutasi considerano parte integrante del complesso dei beni unitariamente considerati, con la naturale conseguenza del relativo trasferimento unitariamente all’azienda di cui seguono le sorti” (sentenza Cass. Sez. III civ. N. 13319 del 30/06/2015).

Occorre però precisare che:

– non vengono trasferiti rapporti contrattuali di carattere personale;

– le parti possono procedere alla determinazione dei singoli beni o rapporti da escludere dalla successione. Laddove però le parti abbiano omesso di escludere taluni rapporti dalla cessione, essi si ritengono ceduti al cessionario del ramo d’azienda corrispondente;

– le parti possono altresì indicare tutti i rapporti contrattuali che per loro natura siano oggettivamente e riconoscibilmente strumentali all’esercizio del settore di attività imprenditoriale conservato dal cedente.

Ciò è quanto ribadito dalla Corte di Cass. Civ. Sez. III n. 20417 del 11/10/2016.

 

Fonti: Cass. Civ. Sez. III n. 20417 del 11/10/2016.