Consolidato principio in materia di assicurazioni, consiste nell’obbligo, posto in capo all’assicuratore, di corrispondere gli interessi sul massimale ed, eventualmente, il maggior danno ex art. 1224 c.c., ove ritardi colposamente il pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento in favore terzo danneggiato, incorrendo in tal modo nell’ipotesi di cosiddetta “mala gestio”. Tale responsabilità, tuttavia, può comportare la responsabilità ultramassimale dell’assicuratore solo per gli interessi e per il maggior danno, ma non per il capitale, rispetto al quale il limite è insuperabile. 

In tal senso si è espressa la Cassazione, in seguito ad una causa relativa ad un tragico incidente automobilistico, in cui un’auto sbandò e invadendo la corsia di marcia opposta si scontrò frontalmente con l’auto che sopraggiungeva in senso inverso, provocando la morte del conducente. L’assicurazione del colpevole, nel corso del lunghissimo giudizio, ha rifiutato di prestare la sua disponibilità a chiudere la controversia, nonostante i chiarissimi elementi di responsabilità esclusiva del suo assicurato nella causazione del sinistro, incorrendo in tal modo nella predetta responsabilità. Nonostante ciò, la Cassazione ha dovuto modificare la sentenza della Corte, la quale aveva condannato la società assicuratrice ultra massimale per la quota capitale, affermando che tale responsabilità può riguardare solamente gli interessi ed il maggior danno, ma non il capitale.

Autorità: Cassazione civile

Data: 14.03.2016

Numero: 4892