Il lavoratore dipendente in malattia, può essere licenziato qualora presti attività lavorativa durante il periodo di assenza.

Tale comportamento a detta della recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 21667 del 2017) può costituire giustificato motivo di recesso da parte del datore qualora si possano integrare la violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede.

Il comportamento posto in essere dal lavoratore che durante il tempo di guarigione svolge del lavoro può, infatti, rilevare sotto diversi aspetti.

Il primo di questi è far presumere l’inesistenza dell’infermità addotta e/o la fraudolenta simulazione; il secondo è la possibilità di causare, correlativamente alla natura al tipo di infermità ed alle mansioni svolte dal dipendente, un pregiudizio o ritardo nel processo di guarigione ed il consecutivo allungamento dei tempi di  rientro del lavoratore.

Tuttavia, a detta della Corte stessa, esulano da questa casistica quelle operazioni di limitato impegno lavorativo poste in essere in proprio del dipendente, tali da non rendere possibile l’interferenza con il decorso della malattia sofferta ed esser considerata compatibili con le prescrizioni mediche di riposo.