Il contratto di lavoro “a progetto” è uno strumento di collaborazione flessibile, con il quale al lavoratore viene affidata l’esecuzione di uno specifico progetto, di un programma o anche solo di una fase di essi.La caratteristica principale di tale tipologia di contratto è quella di garantire al lavoratore un’autonomia nell’esecuzione del progetto o programma, coordinandosi con il datore di lavoro, senza però comportare mai un vero e proprio vincolo di subordinazione ex art. 2094 c.c..

Occorre precisare che tale disciplina è stata abrogata a seguito della riorganizzazione delle forme contrattuali operata dal D.lgs n. 81/2015, rimanendo però in vigore unicamente per i rapporti contrattuali ancora in essere al 25 giugno 2015.

Nel caso in cui il lavoratore sia concretamente sottoposto al potere direttivo ed organizzativo della società committente, il rapporto di lavoro non può essere qualificato come “a progetto”, bensì come lavoro subordinato. L’autonomia del collaboratore e la gestione dell’attività lavorativa in funzione del risultato, infatti, sono elementi essenziali della natura autonoma del lavoro a progetto. Il committente o qualsiasi altro soggetto terzo incaricato, non hanno di conseguenza alcun potere di ingerenza sul lavoratore. La qualificazione del rapporto di lavoro spetta, in ogni caso, al Giudice di merito.

In tal senso si è pronunciata la Cassazione, in seguito al giudizio promosso dal collaboratore assunto con contratto a progetto da una società commerciale per svolgere servizio di take away presso il supermercato gestito da un’altra società. Il Giudice, rilevato che nel caso di specie erano i dirigenti del supermercato ad impartire le direttive di lavoro, stabilendo quali erano i prodotti in offerta ed il relativo prezzo, effettuando controlli e stabilendo turni e pause, qualificò il rapporto come lavoro subordinato.

Gli elementi accertati, infatti, erano senza dubbio idonei a ricondurre il rapporto di lavoro allo schema di cui all’art. 2094 c.c., posto che gli stessi denotano un assoggettamento del lavoratore al potere direttivo ed organizzativo del datore di lavoro, tipico del lavoro subordinato.

Fonte:

Cass.civ., 26/01/2017, n. 1997