In materia di condominio i canali di scarico dell’edificio, in base a quanto stabilito dall’art. 1173 c.c., comma 3, sono di proprietà comune fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini. Le spese per la riparazione della colonna verticale di scarico, che raccoglie le acque provenienti dai singoli appartamenti, sono quindi a carico di tutti i condomini, ma tale presunzione non vale con riferimento agli elementi di raccordo fra la tubatura verticale e le varie diramazioni dei singoli appartamenti, in quanto la cosiddetta “braga” di raccordo è strutturalmente posta nella diramazione, con la conseguenza che la stessa non possa rientrare nella proprietà condominiale. Tale innesto, infatti, serve per convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento, con la conseguenza che la stessa debba ritenersi di proprietà esclusiva del singolo condomino e le spese di riparazione della stessa, poste esclusivamente a suo carico.

Così ha stabilito la Cassazione in seguito al ricorso proposto dai proprietari di un appartamento, situato in un condominio, contro la proprietaria dell’immobile soprastante, interessato da infiltrazioni di acqua. In seguito all’esecuzione dei lavori, risultava che la perdita aveva avuto origine nella braga d’innesto dello scarico del lavandino dall’appartamento alla colonna condominiale. La ricorrente, in applicazione dell’art. 1173 c.c., chiedeva la ripartizione tra tutti i condomini delle spese relative alle riparazioni effettuate. Tale richiesta venne rigettata in quanto, sulla base del principio secondo cui la braga di innesto è di pertinenza del singolo appartamento, le spese in questione erano interamente a carico della proprietaria.

Autorità: Cassazione civile sez. II

Data: 03/09/2010

Numero: 19045