Le norme sulle distanze minime imposte dai regolamenti locali non possono essere disattese poiché tutelano gli interessi pubblici.

Il proprietario ha la possibilità di costruire sul confine nel caso in cui edifichi per primo, questa regola però, contenuta nell’art 873 c.c., subisce una deroga quando subentrano norme locali.
Di conseguenza nei casi in cui la norma locale imponga il rispetto di una distanza minima dal confine ma non dica nulla in merito alla costruzione in appoggio o in aderenza, il costruttore non può fare riferimento al principio secondo cui può costruire sul confine (art. 873), ma deve rispettare la normativa locale, in quanto la distanza dal confine è assoluta e va rispettata anche se il fondo vicino risulta inedificato.
Solo qualora questa disciplini la modalità della costruzione in appoggio o aderenza allora il costruttore può avvalersi di tale facoltà.

T.A.R. Palermo Sicilia sez. II, 5 settembre 2012 n. 1835