È legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da assenze discontinue, ma sistematiche (costantemente, peraltro, seguite a giorni di riposo del lavoratore), le quali rendano la prestazione lavorativa non sufficientemente e proficuamente utilizzabile per il datore di lavoro.Questo è quanto dettato dalla Corte di Cassazione sez. lavoro riguardo al caso di licenziamento, da parte di una società, di un proprio dipendente in ragione delle sue sistematiche assenze, comunicate in limine, con conseguente mancanza di continuità e proficuità del lavoro. Seppur non superiori al periodo di comporto, da tali assenze derivava una prestazione lavorativa non sufficientemente utilizzabile da parte della società stessa, risultando essa inadeguata sotto il profilo produttivo e pregiudizievole per l’organizzazione aziendale. Il lavoratore faceva ricorso adducendo che il licenziamento poteva intervenire solo qualora venisse superato il periodo di comporto, circostanza non verificatasi nel caso di specie. Inoltre, sempre secondo il lavoratore, la società resistente non avrebbe offerto prova che le assenze avessero causato problemi all’organizzazione produttiva, tantomeno era stato provato il suo scarso rendimento.
Il datore di lavoro, non può recedere dal rapporto prima del superamento del limite di tollerabilità dell’assenza (cosiddetto periodo di comporto), il quale è predeterminato per legge, dalla disciplina collettiva o dagli usi, oppure, in difetto di tali fonti, viene determinato dal giudice in via equitativa. Il superamento di tale limite è condizione sufficiente a legittimare il licenziamento, non essendo così necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo, della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa e della correlata impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse. Nel caso in esame, tuttavia, le assenze del lavoratore dovute a malattia, vengono in rilievo sotto un diverso profilo. Per la Corte d’Appello, infatti, la malattia non viene in rilievo di per sé, ma in quanto le assenze in questione, anche se incolpevoli, hanno dato luogo a scarso rendimento e hanno reso la prestazione non più utile per il datore di lavoro, incidendo negativamente sulla produzione aziendale e sulle esigenze di organizzazione e funzionamento dell’azienda, dando luogo a scompensi organizzativi. Come risultava dall’istruttoria infatti, le assenze comunicate all’ultimo momento determinavano la difficoltà, proprio per i tempi particolarmente ristretti, di trovare un sostituto, considerato, fra l’altro che il lavoratore risultava assente proprio in coincidenza del turno del fine settimana o di quello notturno, il che causava ulteriore difficoltà nella sostituzione.
Occorre ricordare che, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art.3 “il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”. Ancora, si è affermato che è legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento qualora sia risultato provato, sulla scorta della valutazione complessiva dell’attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente – ed a lui imputabile – in conseguenza dell’enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, avuto riguardo al confronto dei risultanti dati globali riferito ad una media di attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione.
Priva di fondamento è, dunque, la censura addotta dal lavoratore.

Autorità: Cassazione civile sez. lavoro

Data: 04/09/2014

Numero: 18678