L’articolo 9 del d.lgs 898 del 1970 stabilisce che qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza di divorzio, il Tribunale può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e modalità dei contributi da corrispondere. Il licenziamento del coniuge sul quale ricade l’onere di corrispondere gli alimenti ed il conseguente depauperamento del patrimonio dello stesso, sono da considerarsi giustificati motivi per la richiesta di riduzione degli oneri posti a suo carico.

Così ha stabilito la Cassazione in seguito al ricorso proposto dal marito nei confronti dell’ex moglie, al fine di richiedere la riduzione dell’assegno di mantenimento posto a suo carico, a causa della notevole riduzione del proprio patrimonio conseguente al licenziamento perpetrato nei suoi confronti due anni prima. La moglie contestava tale richiesta, affermando che dopo il divorzio i coniugi avevano sottoscritto un accordo, nel quale si provvedeva in merito alla casa coniugale ed al mantenimento della figlia, con la conseguenza che le ragioni addotte dal ricorrente non potevano considerarsi sopravvenute. La Cassazione accolse invece il ricorso proposto dal marito, in quanto lo stesso, nei due anni successivi al licenziamento ed alla sottoscrizione dell’accordo in questione, aveva tentato infruttuosamente di avviare una nuova carriera professionale, con la conseguenza che le motivazioni dallo stesso addotte erano da ritenersi valide e giustificate.

Autorità: Cassazione civile sez. VI

Data: 14/10/2014

Numero: 21670