Non rientra nella competenza del mediatore, in assenza di uno specifico incarico, effettuare indagini tecnico giuridiche, quali sono quelle volte ad accertare la presenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sull’immobile oggetto di compravendita.
Così ha stabilito la Cassazione, ritenendo eccedente l’ordinaria diligenza, alla quale il mediatore immobiliare deve attenersi nell’esercizio della sua attività, l’obbligo di esaminare i registri immobiliari per accertare che l’immobile oggetto della trattativa sia libero da ipoteche o altri gravami. Tale dichiarazione è stata resa in ordine al ricorso presentato dagli acquirenti di una villetta, i quali avevano stipulato un contratto preliminare di compravendita, versato una cospicua caparra a titolo di acconto ed in seguito scoperto che l’immobile era gravato da ipoteche giudiziali, i cui debiti non erano stati estinti dai venditori, con la conseguenza che il contratto definitivo non si era potuto stipulare. Ritenendo che il mediatore dell’agenzia immobiliare a cui si erano rivolti fosse responsabile della mancata informazione di dati essenziali al fine della fattibilità dell’affare, chiese a quest’ultimo il risarcimento di quanto versato in esecuzione del contratto preliminare. Il ricorso era stato così respinto ed accolto quello presentato dall’agenzia, la quale affermava che il contenuto del dovere di diligenza del mediatore non prevedesse l’obbligo di effettuare accertamenti tecnici, quali la verifica di iscrizioni sull’immobile, al di fuori del caso in cui fosse stato conferito un incarico specifico.

Artt. 1176-1759 c.c.