L’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni nel codice civile
Il diritto del figlio al mantenimento e il correlato obbligo in capo ai genitori si iscrivono nel più ampio catalogo dei diritti dei figli enunciato dall’art. 147 c.c., oltreché, sotto il profilo dei doveri genitoriali, dal testo costituzionale, che ricomprende anche quelli all’istruzione, all’educazione e all’assistenza.
A norma dell’art 147 c.c., il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni, naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’art. 315 bis c.c..
I genitori devono provvedere al mantenimento dei figli in base alle loro capacità economiche (art. 316 c.c.). Nessun genitore può essere esonerato da tale obbligo, neanche quando decade la responsabilità genitoriale.
L’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni nella giurisprudenza
L’obbligo di mantenimento non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae anche oltre. Infatti, il genitore deve mantenere il figlio che, senza colpa, non abbia raggiunto l’autonomia reddituale.
In particolare, se il figlio ha concluso il proprio percorso di studi grava su di quest’ultimo l’onere di provare:
1) di essersi adoperato per rendersi autonomo economicamente;
2) di essersi impegnato in modo attivo per trovare un’occupazione «in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di un’opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni» (Cass. 27904/2021).
Secondo la Cassazione, qualora il figlio maggiorenne, dotato di titolo professionale, non abbia trovato un’occupazione stabile o un posto di lavoro la cui remunerazione lo renda autonomo, non è lo “strumento” del mantenimento che può soddisfare l’esigenza di una vita dignitosa.
Il giovane adulto deve ricorrere ad altri strumenti di ausilio che sono finalizzati a dare sostegno al reddito. Naturalmente, resta fermo l’obbligo alimentare (ex art. 433 c.c.) da azionarsi in ambito familiare «per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso».
Il genitore onerato del mantenimento del figlio maggiorenne si libera della sua obbligazione quando dimostra che il figlio:
– non lavora per sua inerzia o per un suo ingiustificato rifiuto, quindi per sua colpa;
– non conclude il percorso di studi, si dimostra negligente nel sostenere gli esami;
– non dimostra nessun interesse nel ricercare la propria indipendenza economica.
In sostanza, il figlio maggiorenne non ha diritto all’assegno quando tiene un comportamento inerte, rifiuta di lavorare o studiare ed abusa del diritto al mantenimento.
Spetta al genitore tenuto a passare l’assegno dimostrare i suddetti comportamenti allegando le circostanze del fatto che comprovino l’inettitudine o negligenza del figlio.
L’inerzia colpevole del figlio è esclusa in alcuni casi: problemi di salute o personali, difficoltà di trovare o conservare l’occupazione (Cassazione sentenza 12952/2016).
Quanto alla giurisprudenza più recente in tema, si veda l’ordinanza n. 38366/2021, con la quale la Suprema Corte di Cassazione è tornata ad affrontare la vexata quaestio relativa all’obbligo di mantenimento in favore del figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente statuendo il seguente principio di diritto: “Non è il mantenimento a dover soddisfare l’esigenza di una vita dignitosa a cui aspira un giovane adulto, ma altri strumenti di ausilio al reddito” (Cass. 38366/2021).
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