L’onere probatorio gravante sul privato in tema di sanatoria di un abuso edilizio e il suo rilevante temperamento

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1924 del 2025, ha chiarito la consistenza e la spettanza dell’onere probatorio in tema di sanatoria di un abuso edilizio, rimarcando la necessità della Pubblica Amministrazione di approfondire la propria istruttoria, in conseguenza di allegazioni fornite dal soggetto privato interessato non dirimenti ma comunque in grado di far presumere la data di realizzazione dell’opera.

La vicenda

Tizio, in qualità di soggetto privato, si vedeva notificati due ordinanze, a distanza di un mese l’una dall’altra, tramite le quali il Comune di Alfa gli ingiungeva la demolizione di alcune opere abusive ivi descritte e catastalmente identificate. Avverso tali i provvedimenti veniva allora presentato ricorso al T.A.R. Campania da parte di Tizio, che veniva rigettato sulla base delle seguenti ragioni. Principalmente, il tribunale amministrativo sosteneva che Tizio non avesse fornito una prova dirimente circa la datazione del compendio immobiliare controverso, nell’attuale consistenza e conformazione, in epoca anteriore all’introduzione dell’obbligo generalizzato di licenza edilizia. Inoltre, veniva affermato anche che le opere in questione determinavano una trasformazione rilevante sotto il profilo urbanistico-edilizio ed integravano gli estremi degli interventi di una nuova costruzione, in completa difformità e con variazioni essenziali rispetto al fabbricato originale, in assenza del necessario permesso di costruire e quindi sanzionabili. Avverso la sentenza del T.A.R., Tizio presentava appello dinnanzi il Consiglio di Stato.

La decisione

Il Consiglio di Stato, in accoglimento dei motivi addotti da Tizio, ha dichiarato fondato l’appello. Dapprima, veniva ribadito l’orientamento costante secondo cui incombe sul privato l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria dell’immobile potenzialmente abusivo. Questo viene sostenuto perché, alla luce del principio di vicinanza della prova e soprattutto allorquando si tratti di un immobile realizzato in assenza di titoli edilizi, solo l’interessato è in grado di fornire inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori capaci di radicare la ragionevole certezza del carattere di sanabilità dell’opera in questione, in ragione dell’eventuale preesistenza rispetto al periodo storico di introduzione di un determinato regime normativo dello ius aedificandi. Successivamente, la Suprema Corte amministrativa ha osservato che proprio da quanto appena esposto deriva un temperamento, nei casi in cui il soggetto privato sostenga l’anteriorità temporale dell’intervento edilizio allegando elementi rilevanti. Infatti, in tale situazione, la Pubblica Amministrazione può ricorrere alla prova per presunzioni, derivanti da fatti notori e da massime d’esperienza e seguendo criteri di normalità, in pratica realizzandosi un’inversione dell’onere probatorio, generalmente gravante sull’interessato. In riferimento alla vicenda di cui sopra, allora, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il Comune di Alfa non avesse approfondito ed analizzato debitamente gli elementi, non certo dirimenti, addotti da Tizio, determinandosi pertanto un difetto di istruttoria e di motivazione inficiante le ordinanze impugnate.

Si è osservato, in definitiva, l’importante temperamento al generale onere probatorio incombente sul soggetto privato nei confronti di una Pubblica Amministrazione, la quale, di fronte ad elementi concreti e precisamente relativi all’epoca del contestato abuso edilizio, si trova a dover necessariamente approfondire la propria istruttoria, a pena di illegittimità di eventuali provvedimenti emanati di conseguenza.

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