Secondo quanto stabilito dall’art. 1218 c.c., il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il suo ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Nel caso in cui venga dedotta una responsabilità della struttura ospedaliera per danni cagionati ad un paziente nell’esercizio dell’attività medica, la stessa viene definita come responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., nel caso in cui tale attività sia stata volontariamente contratta, sebbene imposta dalla legge, in quanto fondata su un contatto socialmente rilevante tra medico e paziente.

A differenza del risarcimento del danno da illecito extracontrattuale ex art. 2043 c.c., soggetto alla prescrizione breve, all’illecito contrattuale si applica il termine ordinario di decorrenza decennale, con la conseguenza che il paziente danneggiato dall’erronea attività medica ha il diritto di agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti entro dieci anni dall’evento.


In tal senso si è espressa la Cassazione, in seguito alla richiesta di risarcimento del danno avanzata da un paziente nei confronti della struttura ospedaliera nel quale era stato trasportato in seguito ad una caduta in una buca posta sul manto stradale.

Al momento del ricovero gli era stata diagnosticata una frattura scomposta della gamba destra, la quale veniva immobilizzata in maniera errata, con conseguente neuropatia del nervo e postumi consistenti in invalidità del 10%.

Nonostante la richiesta di risarcimento del danno, pervenuta dopo ben nove anni dall’avvenimento in questione, la stessa venne accolta dal Giudice, in quanto, trattandosi di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., il termine prescrizionale di dieci anni non era ancora trascorso. 


La diatriba sulla responsabilità contrattuale o extracontrattuale relativamente alla responsabilità medica, ancora non compiutamente risolta, sebbene si propenda per la prima soluzione, ha subìto recentemente una nuova spinta in senso contrario dalla Legge cd. Balduzzi, secondo la quale “L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 c.c.”.

 

Autorità: Tribunale di Napoli

Data: 20/06/2016

Numero: 7807