Con l’emanazione del Decreto Balduzzi, nel 2012, e il disegno di legge presentato dal Senatore Amedeo Bianco, oggi, in materia di responsabilità civile medica, si stanno cercando di limitare e controllare le continue, a volte temerarie, richieste di risarcimento da parte dei pazienti. Con l’art. 3 del Decreto Balduzzi, infatti, si stabilisce che in caso di responsabilità del medico per condotte che non costituiscano inadempimento di un contratto d’opera, quest’ultima sia da ricondurre all’art.2043 c.c., ovvero alla responsabilità da fatto illecito e non più a quella contrattuale prevista dall’art. 1218 c.c. L’obbligo di risarcimento da parte del medico, di conseguenza, scatterà solamente nel caso in cui il paziente riesca a provare la sussistenza di tutti gli elementi del fatto illecito (condotta, evento e nesso di causalità), agendo in giudizio entro cinque anni dal verificarsi del fatto. Tale disposizione, però, non si applica nel caso in cui il paziente agisca nei confronti della struttura sanitaria, né nei confronti di un medico con il quale abbia stipulato un contratto d’opera professionale, applicandosi in tal caso l’art. 1218 c.c. sulla responsabilità contrattuale.

Così ha stabilito il Tribunale di Milano, in seguito al ricorso proposto da un paziente nei confronti dell’ospedale e del medico, il quale gli aveva praticato un’erronea tiroidectomia totale, provocandogli lesioni gravi e permanenti alle corde vocali. Avendo il ricorrente agito sia nei confronti della struttura sanitaria, con la quale aveva concluso un contratto, sia nei confronti del medico esercente la propria attività presso la stessa, la responsabilità dei due soggetti deve tenersi distinta: Per il medico opererà la responsabilità da fatto illecito, mentre per la struttura ospedaliera quella contrattuale ex art. 1218 c.c. Il ricorso, sulla base delle questioni di merito esposte dall’attore, venne accolto ed il medico condannato non solo a risarcire i danni causati a quest’ultimo, ma anche a restituire al Policlinico la somma corrisposta al paziente in ragione della sentenza di condanna così emanata.

 

Autorità: Tribunale di Milano sez. I civile

Data. 17.07.2014