Nel caso di appalto del servizio di manutenzione di cose, macchinari o impianti, non si verifica il passaggio dei poteri di custodia, e relativi oneri di vigilanza, a norma dell’art. 2051 c.c. a carico dell’appaltatore.

Il bene resta, infatti, nella disponibilità dei proprietari dell’edificio (condomini), i quali conservano oneri di custodia e di vigilanza e correlata responsabilità. 

Alcuni conduttori di un appartamento in condominio sono rimasti vittima di un “ascensore privo di controllo”, riportando diversi traumi. Gli inquilini hanno quindi citato in giudizio il condominio, il quale è stato ritenuto responsabile dei danni patiti dai soggetti in base all’art. 2051 c.c. per il danno cagionato dalle cose in custodia.

La Suprema Corte ha però precisato che, se il malfunzionamento dell’ascensore che procura danno a terzi dipende da errata manutenzione dell’impianto, il condominio può rivalersi nei confronti della ditta appaltante incaricata.

Se, infatti, effettua controlli di manutenzione superficiali e senza osservare le prescrizioni previste dal contratto, è tenuta a tenere indenne il condominio di quanto era stato costretto a pagare alla danneggiata. 

Non è sufficiente che l’impresa svolga la periodica manutenzione: ha l’obbligo di avvisare il condominio di ogni possibile pericolo; in caso contrario, come precisato dalla Cassazione con lasentenza 29.11.2019, n. 31215. Risponde dell’omissione del cd. obbligo informativo.