La mediazione è l’attività svolta da un terzo imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la risoluzione di una controversia. Tale attività costituisce la migliore ed unica alternativa alle lunghe e costose cause solitamente instaurate in Tribunale.
L’art. 84 del D.L. n. 69/2013, il cd. “Decreto del fare”, ha introdotto rilevanti novità in materia di mediazione civile e commerciale.

Il procedimento in questione viene di regola instaurato avanti ad un organismo di mediazione territorialmente competente, tra quelli rientranti nell’apposito Albo.
Ciò deve avvenire, ora, mediante il deposito di un’istanza, con la necessaria assistenza di un avvocato.
Una volta presentata la domanda, viene nominato un mediatore . L’incontro tra le parti avverrà non oltre trenta giorni dal deposito della stessa.
Il procedimento di mediazione, nel suo complesso, è certamente più breve rispetto all’iter ordinario avanti il Tribunale.  La durata complessiva massima, infatti, viene addirittura ridotta, con il D.L. n. 69/2013, da quattro a tre mesi. Occorre poi precisare che nel caso in cui una delle parti non aderisca o non partecipi alla mediazione senza un giustificato motivo, il Giudice potrà desumere da tale argomento elementi di prova a sfavore della stessa.

Se la controversia attiene a determinate materie preventivamente individuate, la mediazione non è più facoltativa ma obbligatoria per legge. Alcune tra queste materie sono: Condominio, diritti reali, successioni ereditarie, locazione e affitto e contratti assicurativi e bancari.
Infatti, chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una delle materie elencate dal nuovo art. 5 del predetto decreto, sarà tenuto necessariamente ad esperire la mediazione.
Le novità introdotte, relativamente a tale elenco, sono l’esclusione dallo stesso delle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e l’introduzione, invece, di quelle per il risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria.

Fonte: D.L. n. 69/2013

https://www.studiolegalerancan.it