Secondo una risalente pronuncia della Corte di Cassazione del 7 marzo 2019, in ambito di responsabilità dell’esercente la professione sanitaria, “la previsione dell’art. 1218 c.c. solleva il creditore dell’obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall’onere di provare la colpa del debitore, ma non dall’onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento.

Il caso.

 Gli eredi di un paziente proponevano ricorso per Cassazione in seguito ad una sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva confermato il rigetto della domanda attorea fondata sulla richiesta di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali scaturenti dal decesso del paziente per colpa dei sanitari.

Questione dibattuta.

Secondo i ricorrenti, la Corte di Appello di Milano aveva erroneamente ritenuto che il Tribunale avesse correttamente invocato ed applicato i principi giuridici in materia di responsabilità contrattuale medica, rilevando che la sentenza aveva “ingiustamente addossato al paziente – creditore, anziché al danneggiante, la prova del nesso causale”.

La decisione.

La Suprema Corte, premettendo che la Corte di Appello aveva accertato l’assenza di un inadempimento dei sanitari dell’ente ospedaliero, non si poneva il problema del nesso di causalità.

La stessa inoltre, conformandosi ai più recenti e consolidati orientamenti giurisprudenziali, in ambito di responsabilità professionale sanitaria, chiariva che la previsione dell’art. 1218 c.c. solleva il creditore dell’obbligazione che si afferma non adempiuta (o inesatta) dall’onere di provare la colpa del debitore, ma non dall’onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento (Cass. N. 18392/2017 e Cass. n. 29315/2017).

Il paziente deve quindi provare che l’evento lesivo è il prodotto della condotta del sanitario e, di conseguenza, individuare i pregiudizi che ne derivano. Pertanto, chi intende richiedere il risarcimento dei danni, deve provare che il peggioramento dello stato di salute del paziente si è manifestato in seguito e per causa della condotta del sanitario.

Vicenza, lì 13 gennaio 2021.