La presenza di uno spazio vuoto creatosi nel corso dei lavori per effetto della costruzione di muri di contenimento stradale regolarmente denunciati con s.c.i.a. non costituisce volume edilizio, trattandosi di vuoto insuscettibile di utilizzazione. Esso pertanto non può essere oggetto di ingiunzione a demolire motivata con la mancanza del permesso di costruire, né può rilevare, a lavori ancora in corso, come difformità progettuale, riscontrabile unicamente al termine dei lavori, sempre che il vuoto in questione non sia riempito in modo tale da divenire parte integrante dell’opera stradale prevista. Questo è quanto deciso dal TAR di Firenze nella sentenza 604/2015 a seguito di un ricorso per l’annullamento dell’ingiunzione a demolire delle opere realizzate in assenza di permesso di costruire emessa dal Comune di Piombino. I ricorrenti impugnavano il provvedimento affermando che l’amministrazione avrebbe considerato erroneamente alla stregua di un volume edilizio la presenza di uno spazio vuoto venutasi a creare nel corso dei lavori per effetto della realizzazione di muri di contenimento stradale regolarmente denunciati con s.c.i.a. (segnalazione certificata di inizio attività). Dall’esame della s.c.i.a. presentata dai ricorrenti, risulta in modo inequivocabile che lo spazio che il Comune ha considerato come nuovo volume derivava dall’intersecarsi dei muri di contenimento accessori alle opere stradali previste dal progetto. Si trattava, quindi, di un mero “vuoto” venutosi a creare fra le opere stradali che non possedeva la caratteristiche di un vero e proprio volume. Una vera e propria difformità progettuale, essendo la conformazione dei muri che delimitavano tale spazio previsti nel progetto allegato alla s.c.i.a., avrebbe potuto essere riscontrata solo al termine dei lavori qualora il vuoto in questione non fosse stato riempito in modo tale da divenire parte integrante dell’opera stradale. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.

Autorità: T.A.R. sez. III Firenze, Toscana

Data: 16/04/2015

Numero: 604