Non sussiste il reato di guida in stato di ebbrezza se l’etilometro non è omologato

Il Tribunale di Terni, con sentenza del 21 agosto 2023, n. 574, ha assolto l’imputato dal reato di guida in stato d’ebrezza perché l’etilometro utilizzato per l’alcool test non era conforme ai requisiti di legge di cui all’art. 379 disp. att. Cod. Strada, ritenendo non raggiunta la prova della guida in stato di ebbrezza alcolica in ragione dell’inattendibilità e dell’inutilizzabilità delle risultanze dell’etilometro utilizzato dalle Forze dell’Ordine nel caso concreto.

Le irregolarità riscontrate

Il Tribunale di Terni ha ravvisato due ordini di irregolarità nell’etilometro, una riferita allo specifico apparecchio utilizzato dalle Forze dell’Ordine, la seconda riferita alla tipologia di etilometro utilizzata.

Sotto il primo profilo, il Tribunale ha ritenuto la non affidabilità dell’apparato adoperato nel caso di specie per il mancato rispetto dell’iter di revisione periodica prescritto dall’art. 379 disp. att. Cod. Strada. Dal libretto metrologico dell’etilometro prodotto in giudizio dall’imputato era infatti emersa la mancanza delle verifiche annuali richieste dalla legge, arrestatesi ben cinque anni prima del momento dell’utilizzo dell’etilometro.

Sotto il secondo profilo, il Tribunale ha affermato l’inutilizzabilità in via generale degli apparati del tipo di quello utilizzato nell’accertamento concreto per non aver mai superato validamente e legittimamente l’iter iniziale di omologazione “per tipologia” di prodotto.

Nel verificare il rispetto della procedura di omologazione degli etilometri del tipo di quello utilizzato nel caso concreto, il Tribunale ha concluso nel senso della sua inutilizzabilità/inaffidabilità poiché costruito da una società differente da quella che ha ottenuto l’omologazione e con certificato di omologazione che presenta irregolarità ritenute assolutamente evidenti.

La ritenuta irrilevanza probatoria della deposizione dell’operante di P.S.

Ultimo tema affrontato dalla sentenza in commento attiene alla ritenuta irrilevanza probatoria della deposizione dell’agente di Polizia Stradale circa la sussistenza di elementi sintomatici dell’ebbrezza alcolica, quali lo stordimento del soggetto e l’alito vinoso.

Il Tribunale di Terni afferma in proposito di ritenere irrilevante ai fini probatori un accertamento dell’assunzione di sostanze alcoliche che non consenta di determinare l’esatta ipotesi di reato attribuibile all’imputato.

Tuttavia, si segnala che nella giurisprudenza di legittimità prevalgono tuttavia diversi orientamenti giurisprudenziali in proposito.

Un primo orientamento giurisprudenziale afferma che in mancanza di alcol test può ritenersi integrata esclusivamente la fattispecie meno grave di guida in stato di ebrezza, che non costituisce reato ma mero illecito amministrativo (cfr art. 186, comma 2, lett. a) Cod. della Strada), imponendosi per le ipotesi aventi rilievo penale, di cui alle successive lett. b) e c), la verifica tecnica dell’effettivo livello di alcool (Cass. pen., Sez. IV, 15/4/2015, n. 15705; Cass. pen., Sez. IV, 4/9/2014, n. 36889; Cass. pen., Sez. IV, 16/12/2009, n. 48026; Cass. pen., Sez. IV, 19/12/2008, n. 47378).

Invece, in caso invece di accertamento dello stato di ebbrezza sulla base di un’unica misurazione alcolimetrica, è attribuita rilevanza probatoria agli elementi sintomatici dello stato di alterazione per tutte le ipotesi di reato previste dall’art. 186 Cod. strada (Cass. pen., Sez. IV, 4/2/2020, n. 4633; Cass. pen., Sez. IV, 9/8/2019, n. 35933; Cass. pen., Sez. IV, 9/5/2017, n. 22604).

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