L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si pronuncia sulla cd. rinuncia abdicativa.

Con due recentissimi provvedimenti, il massimo organo della giustizia amministrativa è tornato sul dibattuto tema della rinuncia abdicativa.

Questi i principi enunciati:

Per le fattispecie disciplinate dall’art.42-bis del D.P.R. n. 327/2001, l’illecito permanente dell’Autorità viene meno nei casi da esso previsti, ossa con l’acquisizione del bene o la sua restituzione, salva la conclusione di un contratto traslativo tra le parti, di natura transattiva, e la rinuncia abdicativa non può essere ravvisata” (C. Stato, Ad.Plen., 20/01/2020, n. 2).

Per le fattispecie rientranti nell’ambito di applicazione dell’art.42-bis del D.P.R. n. 327/2001, la rinuncia abdicativa del proprietario del bene occupato sine titulo dalla P.A., anche a non voler considerare i profili attinenti alla forma, non costituisce causa di cessazione dell’illecito permanente dell’occupazione senza titolo” (C. Stato, Ad. Plen., 20/01/2020, n. 4).

L’orientamento si pone in linea di diretta continuità con il sistema giurisprudenziale elaborato negli anni, fondato su un dato inconfutabile: l’acquisto della proprietà della P.A., e soprattutto la soluzione alle occupazioni illegittime, deve fondarsi su strumenti che sono tipizzati dal legislatore e che, in pratica, possano consentire ai Conservatori dei registri immobiliari di tenersi ancorati al cd. principio di tipicità.

Le matrici attorno alle quali ruotano le pronunce sono, in primo luogo, la considerazione che la rinuncia abdicativa non determina esaurientemente la vicenda traslativa in capo all’Autorità espropriante; in secondo luogo, la circostanza che la rinuncia abdicativa non è provvista di base legale nell’ambito dell’espropriazione dove vige il principio di legalità ex art. 42 Cost. e ex diritto europeo. In particolare, il Consiglio di Stato ha ricordato che, in materia di espropriazione “indiretta”, occorre evitare di ricorrere ad istituti che si pongano, in qualche modo, sulla falsariga della cd. occupazione acquisitiva utilizzata negli anni ’80 per risolvere le situazioni connesse ad una espropriazione illegittima di un terreno che fosse stato trasformato in forza della costruzione di un’opera pubblica.

La conseguenza è quella di estromettere, dall’elenco degli strumenti alternativi al provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis, quello della rinuncia abdicativa.

Vicenza, lì 12.02.2019