La Corte di Cassazione sez. V penale n. 8328, 25/08/2015 – 1/03/2016, ha affermato che anche offendere sui social network,nel caso di specie “facebook”, può configurare il reato di diffamazione.

Il reato di diffamazione, a norma dell’art. 595, consiste nell’offesa dell’altrui reputazione in presenza di più persone.

Tale reato “può essere commesso per mezzo della rete internet sussistendo, in tal caso, l’ipotesi aggravata”.

Ciò perche “la diffusione di un messaggio attraverso tali modalità ha la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone.

Infatti attraverso “facebook” gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale..”

Nel caso di specie l’imputato veniva condannato per il reato di cui all’art. 595 c.p. per aver offeso la reputazione di una persona, mediante la pubblicazione sul profilo “facebook” di quest’ultima, di alcune frasi.

Queste frasi erano state associate alla sua immagine, risultando così travalicati i limiti dell’ordinario diritto di critica, sfociati in palesi offese al decoro personale.

Fonti: Corte di Cassazione sez. V penale n. 8328, 25/08/2015 – 1/03/2016