
Con ordinanza n. 31052 del 2024, la Corte di Cassazione definisce gli obblighi di protezione e controllo in capo alla banca in relazione ad operazioni evidentemente anomale, le quali sono in grado di arrecare un pregiudizio all’interesse dei correntisti.
La vicenda
Un’associazione aveva concluso un contratto di conto corrente con una banca e gli unici soggetti autorizzati ad operare autonomamente con le risorse ivi presenti erano il Presidente dell’associazione stessa ed il tesoriere. Si scopriva, però, che proprio quest’ultimo emetteva bonifici ai propri familiari ed a terzi per quattro anni, in pratica disponendo segretamente ed indebitamente delle risorse economiche dell’associazione per fini meramente personali. Di tale condotta criminosa, per cui si è poi proceduto anche in sede penale, l’associazione è venuta a conoscenza solo a causa del ricevimento di una comunicazione da parte della Banca d’Italia, poiché la banca si era limitata ad inviare la documentazione relativi ai movimenti in questione (ad esempio contabili bancarie ed estratti conti mensili) solo a quel tesoriere. Adito il Tribunale di Roma da parte dell’associazione, lo stesso rigettava la domanda risarcitoria avanzata nei confronti della banca. La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte d’Appello, perciò veniva proposto ricordo dinnanzi la Corte di Cassazione.
La decisione
La Suprema Corte, cassando con rinvio la sentenza impugnata, ha ritenuto la banca responsabile, prima di tutto, per aver violato l’obbligo di buona fede oggettiva ex art. 1175 c.c. nel rapporto contrattuale in essere con l’associazione e di buona fede nell’esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., pur ribadendo l’inesistenza in capo alla banca di un generale dovere di controllo sulla regolarità delle movimentazioni di ogni singolo conto corrente. Infatti, i giudici hanno constatato la rilevante frequenza dell’operazioni svolte da parte del tesoriere, caratterizzate da importi rilevanti ed eseguite mediante modalità chiaramente anomale, come ad esempio frazionamenti e prelievi di contante, alla luce anche delle qualità dei beneficiari (familiari, terzi estranei all’associazione e lo stesso tesoriere). In tema di conto corrente, la Suprema Corte ha chiarito, perciò, che la banca è titolare di un obbligo di protezione nei confronti dei propri correntisti, secondo cui essa è tenuta a rifiutare l’esecuzione di operazioni che appaiano manifestamente anomale, a maggior ragione quando risultino in grado di compromettere chiaramente l’interesse del cliente. In ogni caso, il cliente dev’essere informato dell’esecuzione dei movimenti in questione e, se il correntista è una società, come nella vicenda in esame, le comunicazioni devono pervenire ad un amministratore diverso da quello intenzionato a realizzarle .
In conclusione, con l’ordinanza n. 31052 del 2024, in tema di conto corrente, la Corte di Cassazione ha chiarito la consistenza di alcuni obblighi in capo alla banca di protezione nei confronti del correntista, in particolare in riferimento al dovere di controllare ed informare il cliente in caso di esecuzione di operazioni manifestamente anomale e in pregiudizio di quest’ultimo.
Per una consulenza sull’argomento, rivolgiti a Studio Legale Rancan Avvocato a Vicenza cliccando qui sotto: