NEL PATTO FIDUCIARIO NON SERVE LA FORMA SCRITTA PER LA RESTITUZIONE DI BENI IMMOBILI

La Corte di Cassazione civile con ordinanza n. 15385/2020 ha stabilito che il fiduciario può trasferire un bene immobile al fiduciante anche mediante semplice accordo verbale.

Il caso

Il ricorrente agiva in giudizio contro il figlio al fine di farsi riconoscere la proprietà del bene immobile intestato a quest’ultimo per meri fini fiscali e richiedendone conseguentemente il trasferimento a suo favore. Il convenuto si opponeva alla domanda e chiedeva, in caso di accoglimento di quest’ultima, la restituzione di tutte le somme versate a titolo di imposte e spese.  La domanda del ricorrente veniva accolta in primo e secondo grado in quanto la fattispecie veniva qualificata  come interposizione reale di persona. Secondo la ricostruzione dei fatti, il padre avrebbe condotto le trattative per la compravendita dell’immobile e corrisposto il prezzo mentre al figlio veniva intestata soltanto la proprietà, il quale si era obbligato a restituire l’immobile come si evinceva dall’atto di comparsa e da una transazione separata. Il convenuto contestava l’inquadramento giuridico della fattispecie sottolineando la mancanza di un accordo restitutorio in quanto essendo un bene immobile l’accordo doveva essere concluso con la forma scritta ad substantiam per cui proponeva ricorso davanti alla Corte di cassazione.

Il contesto normativo

 

Il patto fiduciario è il contratto con cui un soggetto, detto fiduciante, trasferisce un bene ad un altro soggetto, il fiduciario, il quale si obbliga a conservarlo e amministrarlo secondo determinati criteri e a ritrasferirlo successivamente al fiduciante o a un terzo. Tale fattispecie inquadra la cosiddetta fiducia cum amico, ossia il patto fiduciario concluso nell’interesse del fiduciante.

 

Qualora all’interno del patto fiduciario si inserisca la figura dell’interposizione reale di persona, tale contratto è valido purché il fiduciario sia obbligato a trasferire il bene al fiduciante.

 

La decisione

 

La Corte di Cassazione, riprendendo l’orientamento delle Sezioni Unite in materia di prova dell’accordo restitutorio nel caso di trasferimento di beni immobili, ha rigettato il ricorso presentato dal figlio in quanto il suddetto patto tra le due parti del giudizio deve configurarsi come un mandato senza rappresentanza quindi, qualora il patto fiduciario abbia ad oggetto beni immobili, l’accordo restitutorio con cui il fiduciario si obbliga a trasferire al fiduciante tali beni immobili può essere concluso anche verbalmente non essendo necessaria la forma scritta ad substantiam. I giudici infatti asseriscono che tale accordo restitutorio è un «atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio». Dunque, «se le parti non hanno formalizzato il loro accordo fiduciario in una scrittura, ma lo hanno concluso verbalmente, potrà porsi un problema di prova, non di validità del pactum».

 

Infine il fiduciario, tramite dichiarazione unilaterale scritta di ammissione della proprietà del bene in capo al fiduciante, non si obbliga a ritrasferire il bene ma esonera il fiduciante dall’onere di provare il rapporto fondamentale, il quale dunque si presume fino a prova contraria.