Il periodo di comporto è il periodo, stabilito dalla legge, dagli usi e dal Contratto Collettivo di Lavoro Nazionale, durante il quale il lavoratore assente per malattia non può essere licenziato. Se l’assenza si protrae oltre tale periodo, però, il licenziamento sarà considerato legittimo.

L’art. 2110 c.c., stabilisce infatti che “in caso d’infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge non stabilisce forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità. Nei casi indicati nel comma precedente, l’imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell’articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità. Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell’anzianità di servizio.”

 

Per quanto riguarda il calcolo di tale periodo si deve tenere conto anche dei giorni non lavorativi compresi durante l’assenza del lavoratore per malattia, dovendosi presumere la continuità dell’episodio morboso.

Tale presunzione di continuità opera non solo per le festività ed i giorni non lavorativi ricadenti nel periodo della certificazione, bensì anche nei casi di certificati medici in sequenza.

Per superare tale principio il lavoratore potrà solamente provare l’avvenuta ripresa dell’attività lavorativa e di conseguenza chiedere l’esclusione dal comporto dei giorni successivi al rientro in servizio.

 

In tal senso si è pronunciata la Cassazione in seguito al ricorso proposto dal lavoratore nei confronti della società presso la quale era impiegato, al fine di dichiarare inefficace il licenziamento avvenuto per superamento del periodo di comporto.

Nel calcolo di tale periodo, infatti, il Tribunale aveva correttamente tenuto conto dei giorni festivi intercorrenti tra due certificati medici presentati dal lavoratore, con la conseguenza che il comporto era stato ampiamente superato ed il licenziamento posto in essere dal datore di lavoro a tutti gli effetti legittimo ed efficace.

 

Fonte:

Art. 2110 c.c.

Cass.civ., 24/11/2016, n. 24027