POSSONO I CREDITORI PERSONALI DEL DEBITORE SOSTITUIRSI AI LEGITTIMARI?

Secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione del 20 giugno 2019 “i creditori del legittimario pretermesso possono surrogarsi al proprio debitore rimasto inerte, esercitando l’azione di riduzione a questi spettante”.

Il caso.

La sentenza in commento trae origine da un ricorso per ingiunzione promosso da una Banca nei confronti di una società semplice, nonché, dei soci illimitatamente responsabili.

In seguito alla concessione del decreto monitorio da parte del Tribunale di Sondrio, la suddetta banca, al fine di esercitare le conseguenti azioni per il recupero della somma azionata, ricostruiva le vicende successorie che avevano interessato i due soggetti ingiunti, rilevando che entrambi erano legittimari in rappresentazione rispetto all’eredità della nonna paterna e pretermessi da quest’ultima.

Il cuore della vicenda verte sull’interesse della suddetta Banca di surrogarsi (sostituirsi) ex art. 2900 c.c., nell’esercizio dei loro diritti di legittimari totalmente pretermessi, ovvero impugnare ai sensi dell’art. 524 c.c. una loro eventuale rinunzia.

Questione dibattuta.

La questione, quindi, riguarda la possibilità o meno dell’esercizio, in via surrogatoria, dell’azione di riduzione da parte dei creditori personali dei legittimari totalmente pretermessi che, come verificatosi nel caso in esame, siano rimasti totalmente inerti ovvero non hanno manifestato alcuna volontà in ordine alle disposizioni testamentarie lesive dei loro diritti.

La decisione.

La Corte, ha chiarito che il creditore personale del legittimario pretermesso ha la facoltà di esperire l’azione di riduzione surrogandosi al proprio debitore sul presupposto dell’applicazione dell’art. 557 c.c., il quale circoscrive tale azione ai soli legittimari o aventi causa e dell’art. 2900 c.c., che assicura che le ragioni del creditore siano soddisfatte o preservate, consentendogli di surrogarsi al proprio debitore nell’esercizio di diritti ed azioni a lui spettanti nei confronti di terzi, qualora lo stesso debitore ometta di attivarsi.

Da tali considerazioni emerge che dall’esame che l’azione di riduzione è direttamente esperibile dal creditore del legittimario pretermesso che agisca surrogandosi a quest’ultimo, colpevolmente inerte.

La Suprema Corte, infine, accogliendo il ricorso formulato dalla Banca, ha affermato che “è ammissibile l’esercizio in via diretta dell’azione surrogatoria, ai sensi dell’art. 2900 c.c., nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi”.

Vicenza, lì 4 gennaio 2021.