Fatto.

Un locale aveva organizzato una sfilata di moda per abbigliamento da bambini. Successivamente aveva pubblicato sui profili social la foto di un minore partecipante alla sfilata con il solo consenso della madre.

Secondo il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 1038 del 2019, sussiste la responsabilità per fatto illecito del locale che ha pubblicato le fotografie con il solo consenso della madre, affermando così un principio che si fonda oggi anche sull’articolo 8 del regolamento Ue 679/2016 (Gdpr), così come coordinato dall’articolo 2-quinquies del decreto legislativo 101/2018, che ha previsto che il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a 14 anni è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.