L’art. 131 c.p.i. – D.Lgs. n. 30/2005 – come modificato dal D.Lgs. n. 140/2006 attuativo della Direttiva n. 2004/48/CE, prevede che il titolare di un diritto di proprietà industriale possa chiedere che sia disposta l’inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto. Di conseguenza, in materia di privative industriali, stante la natura dei diritti violati, la pericolosità del ritardo deve essere considerata insita nelle conseguenze irreversibili che la contraffazione può produrre sul mercato nel tempo necessario a far valere il diritto in via ordinaria.

Tribunale Torino Sez. spec. propr. industr. ed intell. Ord., 09/11/2009