Quando il pedone investito fuori dalle strisce pedonali è responsabile esclusivo?

Come noto, i pedoni sono definiti dall’art. 3 C.d.S. utenti deboli, nei confronti dei quali i conducenti devono prestare maggior attenzione e prudenza durante la circolazione.

Di fatto, in caso di investimento, la responsabilità è quasi sempre a carico dell’automobilista. Ai sensi dell’art. 2054 c.c., infatti, “il conducente di un veicolo senza giude di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

Tuttavia, ciò non significa che il pedone investito fuori dalle strisce pedonali non possa mai essere responsabile del fatto.

Il caso

Un pedone attraversava un tratto di strada trafficata sbucando letteralmente fuori dalla vegetazione, lontano dalle strisce pedonali. Il pedone, che si era visto rigettare la domanda di risarcimento nei primi due gradi di giudizio, si rivolgeva alla Corte di Cassazione lamentando principalmente come la Corte territoriale avesse attribuito al comportamento del pedone un’efficienza causale esclusiva.

La decisione

Gli Ermellini confermavano l’operato della Corte territoriale, in linea peraltro con l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, avendo la stessa accertato il comportamento imprevedibile e anormale dell’investito in completo spregio degli obblighi di cui all’art. 190 C.d.S.. Tale condotta, infatti, secondo gli Ermelline nel caso di specie aveva impedito al conducente di avvistarlo ed evitare il danno ricorrendo a una manovra di emergenza.

Occorre poi ricordare la pronuncia della Cassazione n. 14064/2010, con la quale è stato affermato che la prova gravante sul conducente del veicolo, ex art. 2054 c.c., non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, “ma può risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche manovra salvifica”.